13/04/2021
Con il D.L. 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Di seguito vengono analizzate le principali novità riguardanti imprese e lavoratori autonomi contenute introdotte dal Decreto. Si rende noto che il Decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
1.1 condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
1.2 Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:
Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.
È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:
1.3 Modalità di riconoscimento
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il provv. 23.3.2021 n. 77923.
L’istanza deve essere presentata:
Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.
Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.
Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
2.1 avvisi di addebito inps
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
2.2 accertamenti esecutivi
Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento può avvenire entro il 31.5.2021.
Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.
L’Agenzia delle Entrate sposa l0interpretazione della norma che considera che la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.
2.3 rate da dilazione dei ruoli
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021.
Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate le rate derivanti dalla “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.
Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:
Prima del DL 41/2021, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto avvenire entro l’1.3.2021.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica il “periodo di tolleranza” di 5 giorni.
Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica (si pensi al caso in cui il contribuente non versi imposte regolarmente dichiarate) che al controllo formale della dichiarazione.
Molte questioni presentano aspetti problematici, dunque non è escluso che saranno oggetto di ulteriori interventi legislativi o di chiarimenti ad opera degli enti competenti.
4.1 Liquidazione automatica
In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2023.
Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d’imposta 2018), il termine scade non il 31.12.2022 ma il 31.12.2023.
4.2 controllo formale
In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 31.12.2021).
4.3 termini in scadenza al 31.12.2020
In base alla disciplina antecedente al DL 41/2021, tutti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza il 31.12.2020 sarebbero slittati al 31.12.2022 (si pensi alla liquidazione automatica per l’anno 2016, in base alla dichiarazione presentata nel 2017).
Questa norma è stata abrogata, dunque i termini in scadenza il 31.12.2020 non risultano, formalmente, più prorogati.
4.4 carichi affidati dall’8.3.2020 al 31.12.2021
Relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli 2000-2010 consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.
Rientrano nell’annullamento automatico i ruoli che al 23.3.2021 hanno un importo residuo sino a 5.000,00 euro.
Può anche trattarsi dei ruoli che sono stati oggetto di precedente “rottamazione” o di “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.
5.1 ambito applicativo
Nell’annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e non.
Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all’INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.
Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione.
5.2 requisiti reddituali
Possono beneficiare dell’annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell’anno 2019.
L’art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d’imposta:
Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.
La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario.
6.1 Presupposti per la definizione
Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:
Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 2020.
6.2 ambito oggettivo della definIzione
La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.
Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali determinati nell’ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall’INPS e non dall’Agenzia delle Entrate.
Tale aspetto potrebbe essere chiarito nei provvedimenti attuativi della definizione, che saranno emanati dall’Agenzia delle Entrate.
Viene differito al 1 luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 01 gennaio 2022.
E’ disposta la ripresa dell’attività di controllo della “coerenza” dei versamenti Iva con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche. Attività sospesa per effetto dell’art. 157 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio.
L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.