IN PRIMO PIANO – Marzo 2021

12/03/2021

Il D.L. 183/2020 (denominato Decreto Milleproroghe) è stato convertito in Legge n. 21 e pubblicata in G.U. il 1 marzo 2021 n. 51.

A seguire le novità di maggior interesse.

DIFFERIMENTO TERMINE APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2020

In sede di conversione del Decreto, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 sono state prorogate alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2021. Per cui, la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 può essere effettuata entro 180 giorni, ossia entro il 29.06.2021. Si sottolinea che si tratta di una facoltà e non di un obbligo di legge.

Per effetto dei commi 2 e 3 dell’art. 106, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, la società può prevedere che il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza e che l’assemblea si svolga anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: 

  • l’identificazione dei partecipanti;
  • la partecipazione
  • l’esercizio dei diritto di voto.

BONUS PUBBLICITA’ 2021

La Legge di Stabilità per il 2021 (Legge 178/2020) ha previsto l’estensione per il 2021 e il 2022 del bonus pubblicità nella misura del 50% dell’investimento per campagne pubblicitarie su giornali quotidiani/periodici anche in formato digitale. Diversamente dagli anni passati l’agevolazione non è limitata all’investimento incrementale rispetto all’anno precedente ma riguarda il singolo ammontare dell’investimento pubblicitario fatto.

La Legge di Stabilità nulla dice in tema di investimenti pubblicitari tramite radio e tv locali per cui si ritiene applicabile quanto previsto dall’art. 57 bis del D.L. 50 del 24 aprile 2017 (Decreto istitutivo dell’agevolazione) comma 1 bis. 

Per cui, per agli investimenti pubblicitari tramite radio e tv locali, il credito è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di comunicazione dell’anno precedente.

Entro il 31.03.2021 i soggetti interessati devono presentare apposita istanza per la “prenotazione” del bonus, contenente i dati degli investimenti effettuati / da effettuare entro il 2021.

Entro il 31.01.2022 andrà invece presentata “dichiarazione sostitutiva relativa degli investimenti effettuati” riferiti al 2021.

 

PROROGA NOTIFICA E SOSPENSIONE VERSAMENTI AVVISI BONARI DI ACCERTAMENTO / CARTELLE ESATTORIALI

A seguire le proroghe previste in tema di notifiche e versamenti avvisi di accertamento e cartelle esattoriali.

1. E’ confermata la modifica dell’art. 157 co. 1 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha previsto la proroga della notifica degli atti sotto riportati, emessi entro il 31.12.2020. 

    • atti di accertamento
    • atti di contestazione
    • atti di irrogazione delle sanzioni
    • atti di recupero dei crediti d’imposta
    • atti di liquidazione
    • atti di rettifica e liquidazione

La notifica di questi atti potrà ora avvenire non più nel periodo 01.02.2021 – 31.01.2022, ma nel periodo 01.03.2021 – 28.02.2022.

2. Prorogati anche i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento stabiliti dall’art. 25 co. 1 lett. a) e b) del DPR 602/73. Ci si riferisce:

    • alle dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 26 bis del DPR 600/72 e art. 54 bis del DPR 633/72;
    • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 per e somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20 TUIR;
    • alle dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 per le somme che risultano  a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36 ter del DPR 600/73

3. Prorogati i termini per i versamenti relativi a cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 28.02.2021. Le rate in scadenza dovranno esser versate entro il 31.03.2021.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Con il DPCM 30.12.2020 sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive previsto dall’art. 81 del DL 104/2020. La norma prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e del rispetto del regime “de minimis”.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI AGEVOLABILI 

L’investimento in campagne pubblicitarie doveva essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
  • effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;
  • destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
  • Esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

ATTESTAZIONE DELLE SPESE

Ai fini dell’agevolazione è richiesta l’attestazione delle spese effettuate, rilasciata:

  • dal presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
  • oppure da un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro;
  • oppure dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Quanto alla procedura per l’accesso all’agevolazione:

  • le domande devono essere inviate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro l’1.4.2021, mediante l’apposito modello e con gli allegati richiesti, agli indirizzi di posta elettronica ufficiosport@pec.governo.it e servizioprimo.sport@governo.it;
  • entro il 30.6.2021 (90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande), il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, provvede alla concessione del contributo e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti (non rileva quindi l’ordine cronologico di presentazione delle domande).

 

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021

L’INPS, con la Circolare del 9.2.2021 n. 17, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2021 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2020 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24%.

Tale aliquota è ridotta al 22,35% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25%;
  • ovvero al 23,35%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività.

Tale aliquota è ridotta al 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25,09%;
  • ovvero al 23,44%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

Il minimale di reddito per il 2021, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).

Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

  • a 78.965,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
  • ovvero a 103.055,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.

BUONI PASTO IN SMART WORKING

Con la risposta a interpello 22.2.2021 n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore nei limiti previsti dall’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, confermando in sostanza l’irrilevanza della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’applicazione del regime di favore per i buoni pasto.