12/03/2021
Il D.L. 183/2020 (denominato Decreto Milleproroghe) è stato convertito in Legge n. 21 e pubblicata in G.U. il 1 marzo 2021 n. 51.
A seguire le novità di maggior interesse.
In sede di conversione del Decreto, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 sono state prorogate alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2021. Per cui, la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 può essere effettuata entro 180 giorni, ossia entro il 29.06.2021. Si sottolinea che si tratta di una facoltà e non di un obbligo di legge.
Per effetto dei commi 2 e 3 dell’art. 106, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, la società può prevedere che il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza e che l’assemblea si svolga anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:
La Legge di Stabilità per il 2021 (Legge 178/2020) ha previsto l’estensione per il 2021 e il 2022 del bonus pubblicità nella misura del 50% dell’investimento per campagne pubblicitarie su giornali quotidiani/periodici anche in formato digitale. Diversamente dagli anni passati l’agevolazione non è limitata all’investimento incrementale rispetto all’anno precedente ma riguarda il singolo ammontare dell’investimento pubblicitario fatto.
La Legge di Stabilità nulla dice in tema di investimenti pubblicitari tramite radio e tv locali per cui si ritiene applicabile quanto previsto dall’art. 57 bis del D.L. 50 del 24 aprile 2017 (Decreto istitutivo dell’agevolazione) comma 1 bis.
Per cui, per agli investimenti pubblicitari tramite radio e tv locali, il credito è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di comunicazione dell’anno precedente.
Entro il 31.03.2021 i soggetti interessati devono presentare apposita istanza per la “prenotazione” del bonus, contenente i dati degli investimenti effettuati / da effettuare entro il 2021.
Entro il 31.01.2022 andrà invece presentata “dichiarazione sostitutiva relativa degli investimenti effettuati” riferiti al 2021.
A seguire le proroghe previste in tema di notifiche e versamenti avvisi di accertamento e cartelle esattoriali.
1. E’ confermata la modifica dell’art. 157 co. 1 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha previsto la proroga della notifica degli atti sotto riportati, emessi entro il 31.12.2020.
La notifica di questi atti potrà ora avvenire non più nel periodo 01.02.2021 – 31.01.2022, ma nel periodo 01.03.2021 – 28.02.2022.
2. Prorogati anche i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento stabiliti dall’art. 25 co. 1 lett. a) e b) del DPR 602/73. Ci si riferisce:
3. Prorogati i termini per i versamenti relativi a cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 28.02.2021. Le rate in scadenza dovranno esser versate entro il 31.03.2021.
Con il DPCM 30.12.2020 sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive previsto dall’art. 81 del DL 104/2020. La norma prevedeva il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e del rispetto del regime “de minimis”.
INVESTIMENTI PUBBLICITARI AGEVOLABILI
L’investimento in campagne pubblicitarie doveva essere:
ATTESTAZIONE DELLE SPESE
Ai fini dell’agevolazione è richiesta l’attestazione delle spese effettuate, rilasciata:
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Quanto alla procedura per l’accesso all’agevolazione:
In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti (non rileva quindi l’ordine cronologico di presentazione delle domande).
L’INPS, con la Circolare del 9.2.2021 n. 17, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2021 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2020 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota è ridotta al 22,35% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2021 rimane quindi pari al 24,09%, poiché comprende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività.
Tale aliquota è ridotta al 22,44% per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente 47.379,00 euro (importo invariato rispetto al 2020), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
Il minimale di reddito per il 2021, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.953,00 euro (importo invariato rispetto al 2020).
Il massimale di reddito per il 2021, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
Con la risposta a interpello 22.2.2021 n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore nei limiti previsti dall’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, confermando in sostanza l’irrilevanza della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’applicazione del regime di favore per i buoni pasto.