INDENNITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI DEL TURISMO/SPETTACOLO E COLLABORATORI SPORTIVI – ARTT. 9 e 11

9/12/2020

Sono riconosciute ulteriori indennità in favore delle categorie di lavoratori di seguito indicate.

Indennità erogate dall’inps

Per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dall’art. 15 del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), l’art. 9 co. 1 del DL 157/2020 riconosce un’ulteriore indennità pari a 1.000,00 euro, erogata una tantum dall’INPS.

Nuove indennità onnicomprensive, sempre pari a 1.000,00 euro, sono riconosciute ai lavoratori appartenenti alle categorie già contemplate dal DL 137/2020 che non hanno in precedenza beneficiato delle indennità dallo stesso previste per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda. Nello specifico, si tratta dei lavoratori, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie (art. 9 co. 2, 3, 5 e 6 del DL 157/2020):

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

  • non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
  • non sono imponibili ai fini IRPEF.

Ove si rendano necessarie, le nuove domande dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 15.12.2020.

INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA”

L’art. 11 del DL 157/2020 riconosce, per il mese di dicembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a novembre 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per dicembre è erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 7.12.2020.