Altre informazioni importanti – Febbraio 2024

12/02/2024

Bonus beni strumentali 2024

1. IL BONUS BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0 PER IL 2024

Per l’anno 2024 è riconosciuto soltanto il credito d’imposta industria 4.0 nella doppia accezione per i beni materiali e immateriali.

Si riportano le tabelle di riferimento per la determinazione del credito d’imposta:

1.1 Beni materiali industria 4.0

Importo investimento Beni materiali nuovi Tabella A

Investimenti dal 01.01.2023 al 31.12.2025 

(o entro il 30.06.2026 con acconto 20% entro il 31.12.2025)

Fino a euro € 2.500.000 20%
Da € 2.500.000 a € 10.000.000 10%
Superiore a € 10.000.000 e fino a €20.000.000 5%

 

1.2 Beni immateriali 4.0

Investimento 01.0.2023 – 31.12.2023

(o entro 30.06.2024 con acconto 20% entro 31.12.2023)

Investimento 01.0.2024 – 31.12.2024

(o entro 30.06.2025 con acconto 20% entro 31.12.2024)

20% 15%
Limite massimo costi ammissibili € 1.000.0000 Limite massimo costi ammissibili € 1.000.0000

 

Il credito così determinato è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione.

Effettuazione investimento Interconnessione Utilizzo prima rata credito imposta
2024 2024 2024
2024 2025 2025

 

Codice tributo da utilizzare:

  • Beni materiali industria 4.0 → 6936
  • Beni Immateriali industria 4.0 → 6937

1.3 Altri adempimenti

Deve essere disposta una perizia asseverata o attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Pe ri beni il cui costo unitario non è superiore a € 300.000,00, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Inviare la comunicazione al MiMit usando lo specifico modello entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

 

2. FATTURAZIONE ELETTRONICA: OPERATIVE LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove specifiche tecniche (versione 1.8) della fatturazione elettronica a decorrere dal 01.02.2024. Le modifiche riguardano:

  • Le fatture emesse da un produttore agricolo che adotta il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72;
  • I fornitori per le operazioni non imponibili Iva in presenza della dichiarazione d’intento rilasciata da un esportatore abituale;
  • L’acquirente/committente italiano che ha ricevuto una fattura con Iva da cedente/fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la partita Iva italiana.

In merito alle fatture non imponibili in presenza di dichiarazione d’intento, oltre ai normali dati già previsti, le nuove specifiche tecniche prevedono che:

  • Nel campo “TipoDato” vada indicato “INTENTO”;
  • Nel campo “Riferimentodata” va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d’intento e il progressivo della dichiarazione d’intento.

Le Specifiche Tecniche prevedono che, se la dichiarazione d’intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore “00477”.

 

3. BENI AGEVOLATI: BASTA L’ANNOTAZIONE IN FATTURA

Il Mef è intervenuto sulla questione relativa all’obbligo di indicare la norma agevolativa nei documenti relativi all’acquisto dei beni strumentali agevolati. In particolare è stato chiarito che è sufficiente l’indicazione degli estremi di legge sulla fattura e non anche nei ddt qualora la fattura richiami in modo univoco il documento di trasporto.

 

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