Altre informazioni utili – Marzo 2023

28/03/2023

 

1. CREDITO D’IMPOSTA GAS/ENERGIA I TRIMESTRE 2023: PRONTI I CODICI TRIBUTO

Con la risoluzione n. 8 del 16/02/2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta energia elettrica e gas. Si ricorda che il credito d’imposta è pari al 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.

Credito d’imposta Codice tributo
Imprese energivore 7010
Imprese non energivore 7011
Imprese gasivore 7012
Imprese non gasivore 7013

 

I crediti sono utilizzabili solamente in compensazione nel modello F24, con i codici sopra indicati (l’anno di riferimento è quello di sostenimento della spesa), è possibile la cessione solo per l’intero importo entro il 31.12.2023.

2. BONUS PUBBLICITÀ PER L’ ANNO 2023: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31.03.2023

Dal 1 al 31 marzo 2023 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari che sono stati effettuati o si intende effettuare nel 2023.

Dal 2023 il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di euro 30 milioni di euro in ragione d’anno, rispetto all’anno precedente.

Precisazioni

  • Necessario un incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente;
  • Non sono più agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

3. TAX CREDIT ENERGIA E GAS PRIMO TRIMESTRE 2023

Entro il 30 maggio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023. Il fornitore che ha fornito l’energia elettrica e gas nel quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023 deve essere lo stesso che ha fornito l’energia il quarto trimestre del 2019. Il fornitore deve inviare la comunicazione entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (30 maggio 2023); la comunicazione deve contenere il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

4. COMUNICAZIONE DI ANOMALIA FATTURE ELETTRONICHE/CORRISPETTIVI TELEMATICI TRASMISSIONE OLTRE I TERMINI

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 06.03.2023 ha definito le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative a fatture elettroniche emesse oltre i termini e i corrispettivi telematici trasmessi oltre il termine di legge. La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene le seguenti informazioni: 

  • Codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;
  • Numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta; 
  • Codice atto (da riportare nel mod. F24 in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata); 
  • Modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata. 

In particolare sono disponibili le seguenti informazioni: 

  • Dati relativi alle fatture emesse (oltre i termini): 
    • Numero delle fatture emesse in ritardo
    • Tipo fattura
    • Tipo Documento
    • Numero Fattura / Documento
    • Data Fattura / Documento
    • Data di trasmissione
    • Identificativo SDI file.
  • Dati relativi ai corrispettivi giornalieri emessi (oltre i termini): 
    • Numero degli invii trasmessi in ritardo
    • ID Invio
    • Matricola dispositivo
    • Data di rilevazione
    • Data di trasmissione

La comunicazione in esame viene inviata al domicilio digitale (PEC) del contribuente.

 

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