Invio dei corrispettivi telematici: moratoria sanzioni

5/07/2019

Sempre la Legge di conversione del Decreto Crescita, ha previsto che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva. In tal senso anche la Circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2019.

Nel primo semestre di vigenza di tale obbligo (dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000,00 – dal 1 gennaio 2020 per gli altri soggetti) le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Questo significa che:

1)  a regime i CORRISPETTIVI GIORNALIERI possono essere inviati telematicamente ENTRO I 12 GIORNI SUCCESSIVI.

2)  Per i primi sei mesi (periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 e 01/01/2020 – 30/06/2020) non si applicano sanzioni se i corrispettivi vengono inviati entro il MESE SUCCESSIVO a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Questo secondo punto consente, a coloro che non hanno ancora in dotazione il Registratore Telematico (RT), di inviare i corrispettivi entro il mese successivo senza incorrere in sanzioni.

Finché non sarà disponibile in registratore telematico, dovranno essere utilizzati i registratori di cassa già in uso con la relativa memorizzazione giornaliera nel registro dei corrispettivi.