INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: DEFINITE LE MODALITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA

13/03/2019

Come già anticipato nelle circolari dei mesi precedenti, a partire dal 1 luglio 2019, per i soggetti che certificano le cessioni di beni con scontrino fiscale e che hanno realizzato nel corso del 2018 un volume d’affari superiore ad euro 400.000,00, scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Per tutti gli altri soggetti l’obbligo scatta comunque dal 01.01.2020.
A fronte della spesa sostenuta per l’adeguamento dei misuratori fiscali in uso o per l’acquisto dei nuovi misuratori fiscali, il D.L. 127/2015 (modificato dalla Legge 145/2018), ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 250,00 in caso di acquisto ed euro 50,00 in caso di adeguamento alla nuova normativa (per ogni strumento).
Il 28 febbraio 2019 è stato pubblicato il Provvedimento n. 49842/20019 recante le modalità di attuazione del credito d’imposta.
In Provvedimento conferma:

  • L’importo del credito d’imposta come sopra indicato;
  • L’utilizzo in compensazione del credito in F24 a partire dalla prima liquidazione successiva al mese in cui è stata annotata la fattura del fornitore ed è stato pagato il corrispettivo;
  • Il pagamento del corrispettivo con modalità tracciata (assegno bancario o postale, vaglia cambiari, bonifico bancario o postale, bollettino postale etc.).
  • Il codice tributo da utilizzare sarà il 6899 e l’anno da indicare in F24 sarà l’anno di sostenimento della spesa.

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nelle dichiarazioni successive finché se ne conclude l’utilizzo.

RICEVUTE FISCALI
Per i contribuenti che attualmente non emettono scontrino fiscale ma utilizzano le ricevute fiscali per la certificazione del corrispettivo, con decorrenza 01 luglio 2019 o 01 gennaio 2020, a seconda del volume d’affari (≥ o ≤ ad euro 400.000,00) dovranno certificare l’operazione  mediante scontrino telematico o mediante emissione della fattura elettronica.
I corrispettivi dovranno essere inviati giornalmente in formato XML e saranno soggetti alla conservazione sostitutiva come le fatture elettroniche.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere nuovamente il file corretto al Sdi.

Dal punto di vista soggettivo, l’art. 17 del D.L. 119/2018, rinvia ad apposito Decreto Ministeriale le ipotesi di esonero sulla base di due parametri: tipologia di attività svolta e luogo di esercizio dell’attività.