Invio telematico dei corrispettivi: definiti gli esoneri

12/06/2019

Nella circolare del mese precedente sono già state date le indicazioni per l’avvio dei corrispettivi telematici a partire dal 01. 07.2019.

Ad oggi non è ancora ufficiale ma è probabile che ci sia una proroga di un mese per l’inizio dell’invio dei corrispettivi telematici.

Con apposito Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 pubblicato in GU n. 115 del 18.05.2019 sono state individuate le fattispecie di esonero per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità dei soggetti esonerati di scegliere lo stesso la memorizzazione dei corrispettivi.

L’elenco è lungo ma trattasi di attività particolari. Di seguito si elencano alcune attività di interesse che sono escluse:

  • Cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dai monopoli di Stato;
  • Cessioni di prodotti agricoli da parte di produttori in regime speciale;
  • Cessioni di quotidiani – periodici – libri;
  • Cessioni di beni effettuati mediante apparecchi automatici funzionanti a gettone o moneta;
  • Somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, scolastiche e universitarie;
  • Prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo per prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente;
  • Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli per i quali il biglietto di trasporto assolve la funzione di certificazione fiscale.

OPERAZIONI MARGINALI

In base alla lett c) del comma 1 del decreto citato, fino al 31.12.2019 sono esonerati dalla memorizzazione elettronica e dall’invio telematico dei corrispettivi anche le operazioni “effettuate in via marginale” rispetto a quelle per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21. Per operazioni marginali si intendono le operazioni i cui ricavi/compensi sono NON SUPERIORI all’1% del volume d’affari 2018.