IVA 2018: determinazione dell’acconto e scadenze

11/12/2018

Il prossimo 27 dicembre scade il termine di versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2018.

L’acconto, che non è dovuto nel caso in cui risulti inferiore ad € 103,29, si versa tramite Mod. F24 utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente;
  • 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.Al versamento dell’acconto non si applica la maggiorazione dell’1% normalmente prevista per i contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali. Per la determinazione dell’acconto si deve utilizzare alternativamente uno dei criteri illustrati nella tabella che segue:

 

Metodo

Determinazione dell’acconto Iva

Storico                             

Con questo criterio, certamente preferibile per la semplicità di calcolo, l’acconto è pari all’88% del versamento IVA dovuto relativamente:

  • al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili;
  • al saldo dell’anno 2017 per i contribuenti trimestrali;
  • al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre-novembre-dicembre 2016), per icontribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori dicarburante, odontotecnici).
    In tutti i casi il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2017.

STORICO: CASI PARTICOLARI DI VARIAZIONE DI REGIME

Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2018 rispetto a quella adottata nel 2017, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre commisurare l’acconto come segue:

  • contribuente trimestrale nel 2017 che è passato mensile nel 2018: l’acconto dell’88% è pari ad un terzo dell’IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2017; nel caso in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2018 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale;
  • contribuente mensile nel 2017 che è passato trimestrale nel 2018: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’IVA versata (compreso l’acconto eventualmente versato in dicembre 2017) per gli ultimi tre mesi del 2017, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Analitico (o delle operazione effettuate)

Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’IVA risultante da una liquidazione “parziale” e straordinaria, effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2018, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Tale metodo può essere conveniente per il contribuente a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico.

Pre visionale

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico.

Naturalmente con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.