A decorrere dal 2020 sarà possibile applicare al reddito d’impresa/lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunale e dell’IRAP pari al 20% da parte delle persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi/percepito compensi compresi tra euro 65.000,01 e 100.000,00 ragguagliati ad anno.
Caratteristiche:
- I compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
- I contribuenti non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ma in dichiarazione devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
- Sono esonerati dall’applicazione dell’Iva e dei relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.
Non possono applicare tale regime:
- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- Soggetti non residenti;
- Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- Soggetti che svolgono l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro /erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente /indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.