LA LEGGE DI BILANCIO 2017

11/01/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 è stata pubblicata la Legge n. 232/2016 detta LEGGE DI BILANCIO 2017. La legge si compone di un unico articolo e di 638 commi.

Nelle pagine che seguono si riportano le novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2017, alcune delle quali già anticipate nella circolare informativa dei mesi precedenti.

PROROGA MAXI AMMORTAMENTI: ART. 1 co. 8

E’ stata confermata la proroga del cosiddetto “maxi ammortamento del 140%”, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016.

Per le imprese e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%. Concessa l’agevolazione anche per gli acquisti entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20 % del costo di acquisizione.

Attenzione: restano esclusi gli acquisti di autoveicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164 co.1 lett. B) del TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. B-bis).

IPER – AMMORTAMENTI: ART. 1 commi da 9 a 11

I commi da 9 a 11 prevedono un’agevolazione a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a processi di trasformazione tecnologica/digitale. Le acquisizioni devono sempre avvenire entro il 31.12.2017 oppure entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20 % del costo di acquisizione.

Sono stati introdotti due allegati contenenti le varie tipologie di investimento oggetto di agevolazione (inseriti in calce alla presente circolare):

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO: ART.1 commi 15 e 16

Confermato il credito d’imposta per le spese incrementative di ricerca e sviluppo fino al 2020.

Caratteristiche:

  • Spesa per attività di R&S del periodo d’imposta complessivamente pari almeno a euro 30.000.
  • Si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto alla media del triennio 2012 – 2014;
  • Il credito è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale rispetto alla media di cui al punto precedente e riferita sia a strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali che a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi e, quindi, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2017”.

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – PER CASSA: ART. 1 commi 17 – 23

Per le imprese che tengono la contabilità in regime semplificato, a decorrere dal 01.01.2017, il reddito verrà determinato in base al principio di cassa, a seguito della modifica del co. 1 dell’art. 66 del TUIR.

Il reddito verrà determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo andranno aggiunti:

  • l’autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
  • i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;
  • le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
  • le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;

e tolte:

  • le minusvalenze e sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR.

Altre precisazioni ai fini del calcolo del reddito:

  1. non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali. Si precisa che il reddito del primo periodo di applicazione del principio di cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso alla formazione del reddito dell’esercizio precedente in base al principio di competenza.
  2. Al fine di evitare salti e duplicazioni di tassazione, in caso di cambio regime (da ordinario a semplificato o viceversa) i costi e i ricavi e compensi che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
  3. Per le ditte individuali o società di persone che tengono la contabilità in regime semplificato anche la base imponibile IRAP è determinata in base al principio di cassa.

Caratteristiche gestionali del nuovo regime:

I soggetti che adottano la contabilità semplificata possono:

  • Tenere due registri distinti (Registro degli incassi e dei pagamenti) annotando cronologicamente i ricavi percepiti e le spese sostenute indicando importo, generalità di chi effettua il pagamento, estremi della fattura o altro documento emesso. Negli stessi registri andranno annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione gli altri componenti negativi e positivi di reddito.
  • Tenere solo i registri Iva e indicare anche i mancati incassi e pagamenti con il riferimento alle fatture a cui le operazioni si riferiscono.
  • Tenere solo i registri Iva: in questo caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso e pagamento.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

Resta ferma la facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto fino a revoca con un periodo minimo di tre anni.

PROROGA SABATINI TER: ART. 1 co. 52 – 57

È confermata la proroga al 31.12.2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Destinatari dell’agevolazione sono le micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI): ART. 1 co. 547 – 548

Nasce la nuova IRI (IMPOSTA sul REDDITO d’IMPRESA). Tale disposizione prevede l’applicazione di un’unica aliquota fissa pari al 24% (come per le società di capitali), in luogo delle aliquote progressive per scaglione di reddito.

Soggetti destinatari: ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria.

Caratteristiche della nuova IRI:

  • il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%;
  • le somme che l’imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall’impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d’impresa “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi”.
  • L’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei

redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

Si sottolinea che:

  • le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
  • le somme prelevate dall’imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per

trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;

  • si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.

L’opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle SRL Trasparenti.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI: ART. 1 co. 554-555

Viene riproposta la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di:

  1. terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto superficie ed enfiteusi;
  2. partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, posseduti alla data a titolo di proprietà ed enfiteusi.

Il tutto deve essere posseduto alla data del 01.01.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali.

E’ fissato al 30.06.2017 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione e asseverazione delle perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota fissa dell’8%.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA: ART. 1 co. 556 – 564

Ritorna la facoltà di rivalutare i beni d’impresa per le società di capitali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi Contabili Internazionali.

Caratteristiche:

  • va effettuata nel bilancio 2016;
  • deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria;
  • il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione tramite versamento dell’imposta sostitutiva (in generale dal 2019);
  • l’imposta sostitutiva è pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili;
  • le imposte sostitutive dovute per l’affrancamento della riserva di rivalutazione vanno versate in un’unica soluzione senza interessi entro il termine per il saldo delle imposte sul reddito;
  • il saldo attivo di rivalutazione che emerge va imputato a capitale o a riserva specifica che ai fini fiscali è una riserva in sospensione d’imposta;
  • è possibile l’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini Ires e Irap in misura pari al 10%;
  • in caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (2020) la plusvalenza / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE: ART. 1 co. 565

Riaperti i termini per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci.

L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

  • nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
  • il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE: ART. 1 co. 66-67

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina della c.d. “start-up innovativa” introdotta con il D.L 179/2012. Tale disciplina prevedeva alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione in particolare giovanile”.

Dal 2017:

  • l’importo massimo degli investimenti, detraibili IRPEF al 19%, è stato innalzato ad euro 1.000.000,00 (in precedenza 500.000,00);
  • confermata la deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
  • Ai fini della detraibilità / deducibilità di cui sopra, l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il nuovo comma 7 bis dispone che:

  • la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 30%;
  • la deduzione IRES spetta in misura pari al 30%.

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI/ESECUTIVE INDIVIDUALI: co. 567

La Legge di bilancio 2017 ha abrogato i commi 4, 6 e 11 e il secondo periodo del comma 5, dell’art. 26 del DPR 633/72 , introdotti con la Legge di Stabilità per il 2016.

A seguito di tali abrogazioni, la disciplina della emissione delle note di variazione nell’ambito delle procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, per cui non è più prevista la possibilità di emettere le note di variazione a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura.

Si dovrà attendere la chiusura della procedura.

Inoltre viene meno l’esonero per l’acquirente/committente assoggettato a procedura, di registrare la nota di credito ricevuta.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE: ART. 1 co. 566

Il comma 566 ha introdotto la facoltà, per l’imprenditore individuale, di estromettere dalla propria attività l’immobile strumentale.

Tale agevolazione:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2017;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% nei seguenti modi e termini:
  • nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
  • il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE: co. 550-553

Per il 2017 è confermata la riduzione al 2,3% dell’aliquota ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.

Ai fini della determinazione dell’acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota del 2,3%.

ALTRE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO

PROROGA DETRAZIONE FISCALE 50% E 65%: co. 2 – 3

Vengono riconfermate anche per il 2017 le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e per ristrutturazione edilizia.

Le agevolazioni in questione vengono riconfermate alle stesse condizioni del 2016 ossia detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e del 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

  Particolari detrazioni sono state confermate/ introdotte per interventi rivolti alle riqualificazioni energetiche su parti comuni condominiali e per interventi riguardanti zone sismiche ad alta pericolosità.

Confermata anche la detrazione IRPEF per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000).

Tale detrazione è ora riconosciuta:

  • limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2016;
  • per le spese sostenute nel 2017.

LA NASCITA DEL “GRUPPO IVA”: ART. 1 co. 24 – 31

In alternativa alla “Liquidazione Iva di Gruppo”, la Legge di Bilancio ha introdotto la  disciplina del “GRUPPO IVA”, prevista dall’art. 70 bis del DPR 633/72. Tale nuovo regime è utilizzabile dal 2018.

Possono partecipare al “Gruppo Iva” i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia che rispettano i vincoli FINANZIARIO-ECONOMICO e ORGANIZZATIVO dettagliati dalla norma.

Il Gruppo Iva si costituisce a seguito di opzione esercitata da tutti i soggetti passivi Iva per i quali ricorrono i predetti vincoli. Il rappresentante del Gruppo deve presentare una apposita dichiarazione telematica.

DEDUCIBILITA’ CANONI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: ART. 1 co 37

Viene modificato l’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in quanto viene incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Prima della modifica il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, detto limite è aumentato a € 5.164,57.

Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l’acquisto / leasing di autovetture.

RIDUZIONE ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS: ART. 1 co 165

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

SOSPESO L’AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA 2017: ART. 1 co 632 – 632

Soppresso l’incremento delle aliquote Iva previsto dalla Finanziaria 2015.

Per il 2017 le aliquote Iva restano invariate.