11/01/2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016 è stata pubblicata la Legge n. 232/2016 detta LEGGE DI BILANCIO 2017. La legge si compone di un unico articolo e di 638 commi.
Nelle pagine che seguono si riportano le novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2017, alcune delle quali già anticipate nella circolare informativa dei mesi precedenti.
PROROGA MAXI AMMORTAMENTI: ART. 1 co. 8
E’ stata confermata la proroga del cosiddetto “maxi ammortamento del 140%”, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016.
Per le imprese e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%. Concessa l’agevolazione anche per gli acquisti entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20 % del costo di acquisizione.
Attenzione: restano esclusi gli acquisti di autoveicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164 co.1 lett. B) del TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. B-bis).
IPER – AMMORTAMENTI: ART. 1 commi da 9 a 11
I commi da 9 a 11 prevedono un’agevolazione a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a processi di trasformazione tecnologica/digitale. Le acquisizioni devono sempre avvenire entro il 31.12.2017 oppure entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20 % del costo di acquisizione.
Sono stati introdotti due allegati contenenti le varie tipologie di investimento oggetto di agevolazione (inseriti in calce alla presente circolare):
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO: ART.1 commi 15 e 16
Confermato il credito d’imposta per le spese incrementative di ricerca e sviluppo fino al 2020.
Caratteristiche:
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi e, quindi, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2017”.
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – PER CASSA: ART. 1 commi 17 – 23
Per le imprese che tengono la contabilità in regime semplificato, a decorrere dal 01.01.2017, il reddito verrà determinato in base al principio di cassa, a seguito della modifica del co. 1 dell’art. 66 del TUIR.
Il reddito verrà determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.
A tale importo andranno aggiunti:
e tolte:
Altre precisazioni ai fini del calcolo del reddito:
Caratteristiche gestionali del nuovo regime:
I soggetti che adottano la contabilità semplificata possono:
Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.
Resta ferma la facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto fino a revoca con un periodo minimo di tre anni.
PROROGA SABATINI TER: ART. 1 co. 52 – 57
È confermata la proroga al 31.12.2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Destinatari dell’agevolazione sono le micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI): ART. 1 co. 547 – 548
Nasce la nuova IRI (IMPOSTA sul REDDITO d’IMPRESA). Tale disposizione prevede l’applicazione di un’unica aliquota fissa pari al 24% (come per le società di capitali), in luogo delle aliquote progressive per scaglione di reddito.
Soggetti destinatari: ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria.
Caratteristiche della nuova IRI:
redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
Si sottolinea che:
trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.
L’opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle SRL Trasparenti.
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI: ART. 1 co. 554-555
Viene riproposta la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di:
Il tutto deve essere posseduto alla data del 01.01.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali.
E’ fissato al 30.06.2017 il termine entro il quale provvedere:
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA: ART. 1 co. 556 – 564
Ritorna la facoltà di rivalutare i beni d’impresa per le società di capitali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi Contabili Internazionali.
Caratteristiche:
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE: ART. 1 co. 565
Riaperti i termini per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci.
L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE: ART. 1 co. 66-67
Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina della c.d. “start-up innovativa” introdotta con il D.L 179/2012. Tale disciplina prevedeva alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione in particolare giovanile”.
Dal 2017:
In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il nuovo comma 7 bis dispone che:
NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI/ESECUTIVE INDIVIDUALI: co. 567
La Legge di bilancio 2017 ha abrogato i commi 4, 6 e 11 e il secondo periodo del comma 5, dell’art. 26 del DPR 633/72 , introdotti con la Legge di Stabilità per il 2016.
A seguito di tali abrogazioni, la disciplina della emissione delle note di variazione nell’ambito delle procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, per cui non è più prevista la possibilità di emettere le note di variazione a partire dalla data in cui l’acquirente / committente è assoggettato alla procedura.
Si dovrà attendere la chiusura della procedura.
Inoltre viene meno l’esonero per l’acquirente/committente assoggettato a procedura, di registrare la nota di credito ricevuta.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE: ART. 1 co. 566
Il comma 566 ha introdotto la facoltà, per l’imprenditore individuale, di estromettere dalla propria attività l’immobile strumentale.
Tale agevolazione:
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE: co. 550-553
Per il 2017 è confermata la riduzione al 2,3% dell’aliquota ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.
Ai fini della determinazione dell’acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota del 2,3%.
ALTRE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO
PROROGA DETRAZIONE FISCALE 50% E 65%: co. 2 – 3
Vengono riconfermate anche per il 2017 le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e per ristrutturazione edilizia.
Le agevolazioni in questione vengono riconfermate alle stesse condizioni del 2016 ossia detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e del 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Particolari detrazioni sono state confermate/ introdotte per interventi rivolti alle riqualificazioni energetiche su parti comuni condominiali e per interventi riguardanti zone sismiche ad alta pericolosità.
Confermata anche la detrazione IRPEF per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000).
Tale detrazione è ora riconosciuta:
LA NASCITA DEL “GRUPPO IVA”: ART. 1 co. 24 – 31
In alternativa alla “Liquidazione Iva di Gruppo”, la Legge di Bilancio ha introdotto la disciplina del “GRUPPO IVA”, prevista dall’art. 70 bis del DPR 633/72. Tale nuovo regime è utilizzabile dal 2018.
Possono partecipare al “Gruppo Iva” i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia che rispettano i vincoli FINANZIARIO-ECONOMICO e ORGANIZZATIVO dettagliati dalla norma.
Il Gruppo Iva si costituisce a seguito di opzione esercitata da tutti i soggetti passivi Iva per i quali ricorrono i predetti vincoli. Il rappresentante del Gruppo deve presentare una apposita dichiarazione telematica.
DEDUCIBILITA’ CANONI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: ART. 1 co 37
Viene modificato l’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in quanto viene incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Prima della modifica il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, detto limite è aumentato a € 5.164,57.
Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l’acquisto / leasing di autovetture.
RIDUZIONE ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS: ART. 1 co 165
È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.
SOSPESO L’AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA 2017: ART. 1 co 632 – 632
Soppresso l’incremento delle aliquote Iva previsto dalla Finanziaria 2015.
Per il 2017 le aliquote Iva restano invariate.