LA LEGGE DI BILANCIO 2021

14/01/2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 è stata pubblicata la Legge n. 178/2020 denominata “Legge di Bilancio 2021” in vigore dal 01 gennaio 2021. La legge è costituita da un unico articolo e contiene 1.150 commi. Nelle pagine che seguono si riportano le novità e le proroghe fiscali in essa contenute.

 

NOVITA’ FISCALI DI MAGGIORE INTERESSE

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

  1. da 1051 a 1063 e 1065

 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

  • Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):
  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
  • Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

  1. 1064 lett. da a) a h) – 1066 e 1067

 

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re­stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 co. 1064 lett. 1) e l)

 

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI – co. 608

 

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno di risorse disponibili.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO – co da 1098 a 1100

 

Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese sostenute per il 2020 per un massimo di 80.000 euro,  viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

  • utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
  • cedere il credito.

 

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

commi 602- 603

 

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

  • limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
  • fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di­cem­bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am­messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

 

CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE

 

Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

  1. da 381 a 384

 

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa, che riduce il canone di locazione. Il contributo:

  • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter­mi­nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
  • è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinego­zia­zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

 

  • GARANZIA SACE (co. 206 e da 208 a 212)

Viene confermata la proroga al 30.06.2021 dell’intervento straordinario in garanzia di SACE a favore di banche/istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese con sede in Italia colpite da emergenza Covid.

  • FONDO GARANZIA PMI (co. da 244 a 247)

A supporto della liquidità delle PMI è confermata la proroga fino al 30.06.2021 dell’accesso al fondo centrale di garanzia PMI previsto dal Decreto Liquidità.

 

  • PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI (co. da 248 a 254)

 

E’ prevista la proroga al 30.06.2021, rispetto al precedente termine del 31.01.2021, della moratoria relativa alle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati, dei prestiti non rateali e dei mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.01.2021.

Per le imprese non ancora ammesse alle misure di sostegno possono esse ammesse presentando apposita comunicazione entro il 31.01.2021.

 

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE – co. 266

 

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che:

  • per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2);
  • nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata sen­za indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale as­sem­­blea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3);
  • le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota inte­gra­tiva con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle mo­vimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).

Per le perdite emerse nell’esercizio i “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’as­semblea di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2025, previa distinta indicazione in Nota integra­tiva al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova di­sci­plina.

Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua tra­sfor­mazione o scioglimento.

 

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELL’ESTEROMETRO – co. 1102 – 1107

 

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

A partire dal 01.01.2022 i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolla doganale o emessa/ricevuta fattura elettronica) attualmente inviati tramite esterometro, dovranno essere trasmesse telematicamente utilizzando SdI secondo il formato previsto per la fattura elettronica:

  • Entro i termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi (in generale entro i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione con riferimento alle cessioni e prestazioni rese;
  • Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quelli di ricevimento con riferimento agli acquisti e prestazioni ricevute.

L’obiettivo è quello di eliminare l’invio dell’esterometro trimestrale e di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni sui registri Iva, e di consentire all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo completo le bozze delle Liquidazioni periodiche iva e delle dichiarazioni annuali Iva.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETRONICA: SOLIDARIETA’ NEL PAGAMENTO

  1. 1108

 

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si­stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipo­tesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscos­sione da parte dell’Agenzia delle Entrate).

 

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – comma 83

 

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

 

PROROGA RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE TERRENI E PARTECIPAZIONI

  1. 1122 – 1123

 

La Legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parte­ci­pazioni non quotate e dei terreni, disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al­la data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le parte­ci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov­vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa­ri importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI commi da 20 a 22

 

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i pre­mi INAIL, dovuti dai:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
  • subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

 

Condizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Eco­nomia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L’agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.

 

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

 

NUOVA SABATINI TER – co. 95-96

 

E’ stata eliminata la soglia di euro 200.000,00 entro la quale è ora prevista l’erogazione in un’unica soluzione del contributo dell’agevolazione “Sabatini ter” anziché delle 6 quote annuali. L’eliminazione della soglia consente l’erogazione del contributo a favore delle Pmi subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento indipendentemente dall’importo del finanziamento, portando un vantaggio in termini di efficienza/economicità e rapidità nella gestione dell’agevolazione.

 

AGGREGAZIONI AZIENDALI: INCENTIVO – co. da 233 a 243

 

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

 

COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE – co. da 227 a 229

 

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul­tilaterale per le compensazioni.

 

TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE – co da 1102 a 1107

 

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

 

ESCLUSIONE VERSAMENTO PRIMA RATA IMU 2021 – co. 599 – 600

 

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im­mobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela­tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del­la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit­tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas­sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri­stici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a con­dizio­ne che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI BREVI – co. da 595 a 597

 

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

 

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater
co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

 

COLTIVATORI DIRETTI E IACP: PROROGA ESENZIONE IRPEF comma 38

 

È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

 

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2021

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 

PROROGHE RIFERITE AL SETTORE IMMOBILIARE

 

A seguire le proroghe relative alla agevolazioni fiscali in materia di interventi su edifici:

 

  • RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO co. 58 lett. b) e co. 60

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la de­tra­zione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità im­mobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

  • BONUS MOBILI co. 58 lett. b)

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite mas­si­mo di spesa detraibile.

  • RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA co. 58 lett. a)

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

  • SUPERBONUS 110% co. 66

Il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022. I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato il 60% dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione se spese sono sostenute entro il 31.12.2022.

Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

  • BONUS FACCIATE co. 59

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata sino al 31.12.2021.

  • BONUS VERDE co. 76

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.