10/01/2020
Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:
• il presupposto impositivo;
• i soggetti passivi;
• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza);
• la modalità di calcolo di liquidazione dell’imposta;
• i termini e le modalità di versamento.
Aliquote IMU
Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:
•abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
• fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
• immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
• terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
• immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
• altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.