L’Agenzia delle Entrate pubblica gli ISA applicabili dal 2018 (Indici Sintetici di Affidabilità)

8/02/2019

Con Decreto del 2 dicembre 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato 106 ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) applicabili dal periodo d’imposta 2018. Ad oggi gli ISA approvati sono in totale 175 e riguardano sia attività in precedenza soggette a Studio di Settore che a Parametri.

SOGGETTI ESCLUSI

Non sono applicabili gli Isa in caso di:

  • Inizio/cessazione dell’attività
  • Situazione di non normale svolgimento dell’attività
  • Ricavi/compensi superiori ad euro 5.164.569,00
  • I soggetti in regime forfetario/dei minimi/altri criteri forfetari
  • Soggetti che esercitano 2 o più attività d’impresa, non rientranti nello stesso Indice, qualora l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Indice relativo all’attività prevalente, sia superiore al 30% del totale dei ricavi dichiarati.
  • Enti del Terzo settore non commerciali, imprese sociali, società cooperative consorzi.

REGIME PREMIALE

In base al “livello di affidabilità” fiscale raggiunto dal contribuente sono riconosciuti i seguenti “benefici premiali”:

  • Esonero visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a euro 50.000,00 annui relativamente all’IVA ed euro 20.000,00 per imposte dirette e Irap.
  • Esonero visto di conformità o dalla presentazione dell’apposita garanzia, per i rimborsi Iva per importo non superiore a euro 50.000,00.
  • Esclusione della disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistemica;
  • Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza dall’attività di accertamento.

    Con apposito Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate individuerà i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali sopra indicati.