Le novità del Decreto Aiuti Ter (D.L. 144/2022

13/10/2022

1.Premessa

Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”). Il DL 144/2022 è entrato in vigore il 24.9.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità in esso contenute.

2. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022. 

per le imprese non energivore contatore dal 16.5 kw a 4.5 kw

L’art. 1 del DL 144/2022 prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; CODICE TRIBUTO 6983
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell’agevolazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; CODICE TRIBUTO 6985
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022; CODICE TRIBUTO 6984
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. CODICE TRIBUTO 6986

Tali crediti d’imposta:

  • devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
  • possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL CREDITO D’IMPOSTA ANNO  2022

Soggetti

Credito d’imposta

1 trimestre 2022

2 e 3 trimestre 2022

Ottobre/novembre 

Impresa ENERGIVORA

20%

25%

40%

Impresa NON ENERGIVORA

___________

15%

30%

Impresa GASIVORA

10%

25%

40%

Impresa NON GASIVORA

___________

25%

40%

3. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 – proroga del termine per l’utilizzo 

L’art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022).

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

4. Altre misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia

L’art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

4.1 Garanzia SACE

SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”, purché:

  • il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
  • il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia. 

L’ammontare del finanziamento garantito da SACE può essere elevato a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per 12 mesi per le piccole e medie imprese e per 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

  • il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia (ex art. 17 paragrafo 1 lett. a) della direttiva 2003/96/CE);
  • il fabbisogno di liquidità sia attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

4.2 Garanzia Fondo PMI

Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo gratuito.

La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione del merito creditizio di appartenenza.

4.3 Garanzia SACE a favore di assicurazioni

La garanzia prestata da SACE in favore delle imprese di assicurazione per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell’inadempimento da parte delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21/2022 convertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”, purché:

  • il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;
  • il costo dell’operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi. 

L’operatività della garanzia, inoltre, è estesa ai casi in cui l’impresa inadempiente presenti un fatturato superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

4. Contributi energia e gas per gli enti non commerciali

L’art. 8 del DL 144/2022 introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas.

5.1 Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità

Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:

  • agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
  • a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021.

5.2 Contributi per gli enti del Terzo settore

In alternativa al suddetto contributo, viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:

  • enti iscritti al RUNTS di cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS di cui all’art. 54 del DLgs. 117/2017;
  • ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

5.3 Disposizioni attuative

Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

6. Contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi

A fronte degli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica, con l’art. 7 del DL 144/2022 vengono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2022 sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. 

Presentazione delle domande

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.

7. Regolarizzazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato – PROROGA DEL TERMINE PER L’INVIO DELLA DOMANDA

L’art. 38 del DL 144/2022 ha rinviato al 31.10.2022 l’originario termine del 30.9.2022 previsto per la presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7 – 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000. 

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

7.1 domanda di riversamento

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

7.2 riversamento del credito

A seguito della domanda presentata entro il 31.10.2022, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 16.12.2022;
  • oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2022.

8. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 

L’art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una tantum di 150,00 euro per il mese di novembre 2022.

Ambito soggettivo

L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19.

L’indennità una tantum di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Indennità di 150,00 euro

L’indennità una tantum di 150,00 euro:

  • spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
  • non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità di erogazione

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

Recupero nell’UniEmens

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno fornite dall’INPS.

9. Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie

L’art. 19 del DL 144/2022 introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

  • pensionati;
  • lavoratori domestici;
  • percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 – 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • percettori di reddito di cittadinanza.

Anche l’indennità di 150,00 euro in esame:

  • non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità e tempistiche di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro di cui all’art. 18 co. 1 del DL 144/2022.

Per i collaboratori sportivi, l’indennità sarà erogata da Sport e Salute spa.

L’INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l’erogazione delle indennità in esame.

10. Incremento dell’indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti 

L’art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 in favore di:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. “Casse professionali”).

Indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022

I criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui all’art. 33 del DL 50/2022 sono state stabilite con il DM 19.8.2022.

Il DM 19.8.2022 prevede che l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti:

  • è pari a 200,00 euro;
  • è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d’imposta 2021.

Incremento di 150,00 euro

L’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

Modalità e termine per la presentazione delle domande

Le domande di accesso all’indennità una tantum di 200,00 euro e all’integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

  • all’INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente;
  • dal 26.9.2022 al 30.11.2022.

Studio Pietrobon & Associati è a tua disposizione per chiarire ogni dubbio. Contattaci per richiedere una consulenza o per avere informazioni sui nostri servizi.
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