LE NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE 193/2016 (DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA)

10/11/2016

In data 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in G.U. il D.L 193/2016 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” ossia il cosiddetto Decreto Fiscale –Collegato alla Finanziaria 2017.

A seguire le novità fiscali introdotte.

SOPPRESSIONE EQUITALIA: art. 1 e 2

L’articolo 1 e 2 del Decreto Legge 193/2016 ha previsto la soppressione di Equitalia a partire dal 01 luglio 2017.

Le relative funzioni e l’attività accertatrice, saranno affidate alla nuova “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

INTRODUZIONE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE: ART. 4 co 1

A partire dal 1 GENNAIO 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali e note di variazione.

L’invio deve avvenire in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Scadenza primo trimestre 2017: 31/05/2017

L’invio dei dati avrà natura ANALITICA, e riguarderà:

  1. Soggetti coinvolti nell’operazione.
  2. Data e numero fattura.
  3. Base imponibile/aliquota applicata e imposta.
  4. Tipologia dell’operazione.

Precisazioni:

  • Viene soppresso l’obbligo dell’invio dello Spesometro (annuale).
  • La trasmissione dei dati dell’ultimo trimestre dell’anno 2017 (ottobre-novembre-dicembre) deve avvenire entro il 28-29 febbraio 2018.

Sanzioni

In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di euro 25,00 per fattura, con un massimo di euro 25.000,00.

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA: ART. 4 co. 2

Oltre all’invio dei dati delle singole fatture di cui al punto precedente, è previsto anche l’obbligo dell’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva. L’obiettivo è quello di monitorare in corso d’anno l’entità del credito e del pagamento del debito Iva di ciascun soggetto.

Il termine dell’invio telematico dei dati è sempre la fine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, indipendentemente dalla modalità (mensile o trimestrale) di liquidazione dell’Iva.

Precisazioni:

  • I dati vanno inviati anche se la liquidazione chiude a credito.
  • Non sono variati i termini per il pagamento dell’Iva mensile o trimestrale.
  • In presenza di più attività gestite con contabilità separata, va inviata un’unica comunicazione.

Sanzioni

In caso di omessa o errata comunicazione, la sanzione prevista va da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00.

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A seguito dell’obbligo dell’invio dello Spesometro trimestrale e delle liquidazioni Iva, a partire dal 01/01/2017 sono soppressi:

  • La comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio.
  • I modelli Intrastat (Intra2) acquisti e prestazioni ricevute.
  • La presentazione della Comunicazione dati Iva

Inoltre:

  • A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è soppressa la comunicazione black list. Resta in vigore per le operazioni effettuate nel 2016.
  • La dichiarazione Iva annuale andrà presentata solo in vi autonoma. 

La norma prevede, inoltre, l’attribuzione di un credito d’imposta (una sola volta) finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei due obblighi in precedenza indicati.

Il credito è pari ad euro 100,00 e spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo, per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore ad euro 50.000,00.

Tale importo verrà aumentato di altri 50,00 euro nel caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazione dei servizi.

COMPORTAMENTO DELL’AGENZIA ENTRATE

A seguito dell’invio dello spesometro trimestrale e delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare e incrociare i dati entro il mese successivo all’invio da parte del contribuente. Successivamente le risultanze saranno messe a disposizione del contribuente che potrà:

  • fornire i chiarimenti necessari.
  • Versare le somme dovute beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA: ART. 4 co. 7

Dal 01 APRILE 2017, cambiano le regole dei depositi Iva. L’utilizzo dei depositi Iva permette di introdurre dei beni sospendendo il pagamento dell’imposta fino alla loro estrazione. I beni che potevano essere introdotti erano:

  • Beni relativi ad acquisti intracomunitari.
  • Beni extra-Ue immessi in libera pratica.
  • Cessioni verso soggetti identificati in un altro Stato Membro.
  • Cessioni nazionali solo per transazioni che avevano oggetto i beni indicati nell’allegato “A bis” del D.L. 331/93.

Queste le novità:

  1. Possono essere introdotti nei depositi Iva tutti i beni, senza limitazioni di sorta. Questo comporta un incremento delle operazioni che possono essere ammesse al regime sospensivo creando maggiori opportunità soprattutto quando le merci sono oggetto di più transazioni o sono dirette ad essere esportate o cedute in altro Stato membro.
  2. L’estrazione del bene comporta l’assolvimento da parte del gestore, dell’imposta mediante F24 intestato al soggetto che estrae (senza possibilità di compensazione); l’Iva va versata entro il 16 del mese successivo all’estrazione. Non c’è versamento solo nel caso di operazioni di estrazione che chiudono un acquisto intracomunitario, oppure per gli esportatori abituali.
  3. Il gestore del deposito che versa l’imposta ha una responsabilità solidale con chi estrae, per le sanzioni, per il mancato versamento dell’imposta dovuta e per la regolare applicazione del regime.
  4. Il soggetto che estrae il bene, emette autofattura ex art. 17 co.2 e la registra solo negli acquisti assieme alla ricevuta di pagamento dell’imposta rilasciata dal gestore del deposito. Così facendo procede alla detrazione dell’imposta.

Le modalità attuative saranno demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (CARTELLE ESATTORIALI): Art. 6

L’art. 6 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme iscritte nei ruoli (cartelle esattoriali). La definizione agevolata riguarda solo le somme iscritte a ruolo dal 2000 o al 2015. 

Il beneficio della definizione agevolata, consiste nello stralcio delle sanzioni e gli interessi di mora.

La procedura prevede la presentazione di un’apposita istanza entro il 23 gennaio 2017 con l’indicazione dei ruoli che si vogliono estinguere (è infatti possibile l’estinzione anche parziale dei ruoli a carico del contribuente). Nell’istanza va indicato anche il numero delle rate con un massimo di 4. Successivamente l’Agente per la riscossione procederà alla liquidazione degli importi mediante avviso che dovrà essere recapitato entro il 24 aprile 2017. Nella comunicazione verranno indicati gli importi e le scadenze delle rate.

Nel caso di pagamento in massimo 4 rate, le prime due avranno un importo pari ad 1/3 delle somme dovute, la terza e la quarta invece pari ad 1/6.  Si precisa che la scadenza della terza rata sarà entro il 31 dicembre 2017 mentre la scadenza della quarta rata non potrà essere successiva al 15 marzo 2018.

RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE ART. 7

L’art. 7 ha disposto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) applicabile dal 24/10/2016 al 31.07.2017.

La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente non abbia già presentato in precedenza l’istanza e non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche accertamenti o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.

In generale si applicano le disposizioni previste in precedenza con alcune novità:

  1. È possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016.
  2. Sono variati i termini di accertamento ex art 43 del DPR 600/73, art. 57 DPR 633/72 e art. 20 del D. Lgs. 472/97.
  3. Con riferimento alle sole attività oggetto della nuova voluntary, il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del Mod. Unico per il 2016
  4. Il contribuente, per le attività oggetto di voluntary, non è punito per i reati previsti dall’art. 648 ter codice penale.
  5. L’ammontare derivante dall’adesione alla procedura va versato in un’unica soluzione entro il 30.09.207 o in tre rate mensili (la prima entro il 30.09.207) senza possibilità di compensazione.
  6. In caso di mancato versamento spontaneo entro il 30.09.2017, le sanzioni non sono ridotte ma sono fissate dal 60% al 85% del minimo.

Se la nuova voluntary ha ad oggetto contanti o valori al portatore, il contribuente deve:

  1. dichiarare che tali valori non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary;
  2. provvedere entro la data di presentazione della relazione  dei documenti allegati:      all’apertura e all’inventario delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, in presenza di un Notaio e al versamento in contante ed al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati.