10/11/2016
In data 24 ottobre 2016 è stato pubblicato in G.U. il D.L 193/2016 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” ossia il cosiddetto Decreto Fiscale –Collegato alla Finanziaria 2017.
A seguire le novità fiscali introdotte.
SOPPRESSIONE EQUITALIA: art. 1 e 2
L’articolo 1 e 2 del Decreto Legge 193/2016 ha previsto la soppressione di Equitalia a partire dal 01 luglio 2017.
Le relative funzioni e l’attività accertatrice, saranno affidate alla nuova “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
INTRODUZIONE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE: ART. 4 co 1
A partire dal 1 GENNAIO 2017, è previsto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali e note di variazione.
L’invio deve avvenire in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Scadenza primo trimestre 2017: 31/05/2017
L’invio dei dati avrà natura ANALITICA, e riguarderà:
Precisazioni:
Sanzioni
In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di euro 25,00 per fattura, con un massimo di euro 25.000,00.
INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA: ART. 4 co. 2
Oltre all’invio dei dati delle singole fatture di cui al punto precedente, è previsto anche l’obbligo dell’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva. L’obiettivo è quello di monitorare in corso d’anno l’entità del credito e del pagamento del debito Iva di ciascun soggetto.
Il termine dell’invio telematico dei dati è sempre la fine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, indipendentemente dalla modalità (mensile o trimestrale) di liquidazione dell’Iva.
Precisazioni:
Sanzioni
In caso di omessa o errata comunicazione, la sanzione prevista va da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00.
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A seguito dell’obbligo dell’invio dello Spesometro trimestrale e delle liquidazioni Iva, a partire dal 01/01/2017 sono soppressi:
Inoltre:
La norma prevede, inoltre, l’attribuzione di un credito d’imposta (una sola volta) finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei due obblighi in precedenza indicati.
Il credito è pari ad euro 100,00 e spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo, per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore ad euro 50.000,00.
Tale importo verrà aumentato di altri 50,00 euro nel caso di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazione dei servizi.
COMPORTAMENTO DELL’AGENZIA ENTRATE
A seguito dell’invio dello spesometro trimestrale e delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare e incrociare i dati entro il mese successivo all’invio da parte del contribuente. Successivamente le risultanze saranno messe a disposizione del contribuente che potrà:
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA: ART. 4 co. 7
Dal 01 APRILE 2017, cambiano le regole dei depositi Iva. L’utilizzo dei depositi Iva permette di introdurre dei beni sospendendo il pagamento dell’imposta fino alla loro estrazione. I beni che potevano essere introdotti erano:
Queste le novità:
Le modalità attuative saranno demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (CARTELLE ESATTORIALI): Art. 6
L’art. 6 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme iscritte nei ruoli (cartelle esattoriali). La definizione agevolata riguarda solo le somme iscritte a ruolo dal 2000 o al 2015.
Il beneficio della definizione agevolata, consiste nello stralcio delle sanzioni e gli interessi di mora.
La procedura prevede la presentazione di un’apposita istanza entro il 23 gennaio 2017 con l’indicazione dei ruoli che si vogliono estinguere (è infatti possibile l’estinzione anche parziale dei ruoli a carico del contribuente). Nell’istanza va indicato anche il numero delle rate con un massimo di 4. Successivamente l’Agente per la riscossione procederà alla liquidazione degli importi mediante avviso che dovrà essere recapitato entro il 24 aprile 2017. Nella comunicazione verranno indicati gli importi e le scadenze delle rate.
Nel caso di pagamento in massimo 4 rate, le prime due avranno un importo pari ad 1/3 delle somme dovute, la terza e la quarta invece pari ad 1/6. Si precisa che la scadenza della terza rata sarà entro il 31 dicembre 2017 mentre la scadenza della quarta rata non potrà essere successiva al 15 marzo 2018.
RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE ART. 7
L’art. 7 ha disposto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) applicabile dal 24/10/2016 al 31.07.2017.
La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente non abbia già presentato in precedenza l’istanza e non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche accertamenti o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.
In generale si applicano le disposizioni previste in precedenza con alcune novità:
Se la nuova voluntary ha ad oggetto contanti o valori al portatore, il contribuente deve: