Le novità del decreto legge 36 del 30.04.2022 (Ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR)

18/05/2022

1. Obbligo fattura elettronica per i forfettari dal 01.07.2022

L’articolo 18 del Decreto legge 36/2022 (denominato Decreto PNRR2), ha disposto la soppressione dell’esonero di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:

  • contribuenti minimi / forfetari
  • soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex lege 398/91

con ricavi/ compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000,00.

Per cui tutti i soggetti sopra indicati con ricavi / compensi superiori ad euro 25.000,00 sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Per coloro che nel 2021

hanno ricavi/compensi inferiori a 25.000,00 euro, l’obbligo scatta dal 01.01.2024.

È previsto un periodo transitorio dal 01.07.2022 al 30.09.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6 co.2 del D.Lgs 471/97.

2. Comunicazione all’ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”

Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).

3. Ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:

  • rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in vista del definitivo superamento delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

3.1 rinvio del codice della crisi

A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L’art. 42 del DL 36/2022 ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi che potrebbero essere introdotte con il nuovo decreto correttivo.

3.2 strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.

Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 è giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI, come originariamente concepita.

A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi (c.d. “secondo correttivo”) – il cui iter di approvazione è ancora in corso – contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

  • della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
  • delle segnalazioni – di cui alla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche che saranno apportate dal decreto correttivo, dovrebbe altresì ritenersi superato l’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

 

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