LE NOVITA’ DEL DECRETO SOSTEGNI – BIS (D.L. 73/2021)

4/06/2021

È stato pubblicato, sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 78 articoli, è entrato in vigore il 26.5.2021 e dovrà essere convertito in legge entro il 24.7.2021.

A seguire le novità fiscali di maggiore interesse.

 

      1. IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il contributo è articolato e si possono individuare tre componenti:

1) un contributo “automatico” pari a quello del DL “Sostegni”;

2)  se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;

3) un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

Il contributo “automatico”

Il contributo “automatico” è riconosciuto a tutti i soggetti, con partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL), che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

Il nuovo contributo:

  • spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”);
  • è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di istanza.

Il contributo “alternativo”

Il contributo “alternativo” è riconosciuto a tutti i soggetti (che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”):

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

 

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL);
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

 

In merito al calcolo del contributo:

  • per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019:
% da applicare sulla differenza di fatturato/corrispettivi Ricavi/compensi 2019
60% Fino a 100.000
50% Tra 100.000 e 400.000
40% Tra 400.000 – 1 milione
30% Tra 1 milione e 5 milioni
20% Tra 5 milioni e 10 milioni

 

  • per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”, alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:
% da applicare sulla differenza di fatturato/corrispettivi Ricavi/compensi 2019
90% Fino a 100.000
70% Tra 100.000 e 400.000
50% Tra 400.000 – 1 milione
40% Tra 1 milione e 5 milioni
30% Tra 5 milioni e 10 milioni

 

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Il contributo può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento (inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato).

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

 

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere.

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.

Contributo “perequativo”

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Il contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio).

L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

 

Eventuale contributo con risorse residuali

Viene previsto un eventuale contributo a fondo perduto, in caso di risorse non utilizzate, a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR e ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del DL 41/2021 o di quelli previsti per il contributo “alternativo” ex co. 5 – 13 dell’art. 1 del DL 73/2021.

 

Le modalità di determinazione di tale contributo e ogni elemento necessario all’attuazione dell’agevolazione saranno determinati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

      2. CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizza in compensazione del credito d’imposta sui beni strumentali ordinari (ex lege 178/2020) in un ‘unica soluzione.

 

      3. CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 maggio 2021:

  • Agli esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • A condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020.

 

La misura del credito è confermata uguale a quella prevista dal D.L. 34/2020.

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator il credito viene prorogato fino al 31/07/2021.

 

      4. CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE, DPI E TAMPONI

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, spetta un credito d’imposta in misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giungo, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed i altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi Covid-19.

 

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Disposizioni attuative

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

 

      5. CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Sostituendo il co. 1-quater all’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (comma introdotto dalla L. 178/2020), viene previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su radio e TV;
  • entro il limite massimo di 90 milioni di euro (65 per la stampa, 25 per radio e TV);
  • nel rispetto del regolamento “de minimis”.

Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

 

      6. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020 si applica anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021.

A tal fine è stanziato l’importo massimo di 90 milioni di euro.

 

      7. CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE FINALI SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto dall’art. 48-bis del DL 34/2020 a favore del settore tessile, della moda e degli accessori, per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La fruizione dell’incentivo viene subordinata alla presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

      8. ACE INNOVATIVA

Con la c.d. “ACE innovativa” il legislatore ha previsto un rafforzamento temporaneo dell’agevolazione, limitato al solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero, al 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). I benefici riguardano:

  • l’ammontare della base di calcolo dell’agevolazione (con un coefficiente maggiorato del 15% per gli incrementi del 2021);
  • le modalità per la fruizione della stessa (con la possibilità di trasformazione in credito d’imposta ad utilizzo immediato).

 

      9. ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI IN START UP INNOVATIVE

Si introduce un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti:

  • dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • dalla cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti,

qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start innovative o in PMI innovative, mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

 

      10. LIMITE ANNUO DEI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE

Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese.

 

Subappaltatori edili

Per quest’anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

 

      11. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTI, AVVISI DI ADDEBITO INPS E ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Viene disposta una ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto dall’8.3.2020 al 30.6.2021.

I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato), pur restando ferma la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale (art. 9 co. 3-bis – 3-sexies del DL 16/2012) nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.

Il termine della sospensione dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era fissato al 30.4.2021 quindi il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.

 

Dilazioni dei ruoli

Anche le rate da dilazione dei ruoli di cui all’art. 19 del DPR 602/73 rientrano nella proroga. Quindi, le rate scadute dall’8.3.2020 al 30.6.2021 vanno pagate entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7.2021 cade di sabato.

 

      12. PROROGA MORATORIA PER LE PMI

La moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, è prorogata al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

Le imprese già ammesse sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l’intenzione di accedere alla proroga della moratoria entro il 15.6.2021, secondo le modalità di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all’art. 56 del DL18/2020, può aggiornare le proprie disposizioni operative.

 

      13. NOTE DI CREDITO IVA PROCEDURA CONCORSUALI

Viene prevista la modifica dell’art 26 del DPR 633/72, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito in caso di procedure concorsuali; la nota di credito può essere infatti emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale,

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

 

Studio Pietrobon & Associati