11/08/2022
Il DL 17.5.2022 n. 50 è stato convertito nella L. 15.7.2022 n. 91, pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 n. 164 ed entrata in vigore il 16.7.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 50/2022.
L’art. 15-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di dilazione dei ruoli contenuta nell’art. 19 del DPR 602/73 ed è finalizzata a “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.
2.1 Aumento del valore soglia
E’ stato stabilito che fino all’importo di 120.000,00 euro (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica.
Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a “ciascuna richiesta”, anziché in relazione all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”.
Il nuovo criterio permette di estendere la possibilità di ottenere la dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche oltre il valore di 120.000,00 euro, potendo presentare una istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.
2.2 Decadenza
In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):
2.3 Decorrenza della nuova disciplina
Le modifiche introdotte dall’art. 15-bis del DL 50/2022 convertito si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla suddetta data del 16.7.2022.
2.4 Ripresentazione della richiesta
Per le dilazioni ottenute a seguito di richieste presentate prima del 16.7.2022, in caso di decadenza dalla rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni introdotte in merito all’aumento del valore soglia e alla decadenza.
Con l’art. 20-ter del DL 50/2022, è stata modificata la disciplina in materia di compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione con somme iscritte a ruolo.
3.1 Estensione dell’ambito applicativo
L’art. 20-ter del DL 50/2022 convertito, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, stabilisce che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni relativi anche a prestazioni professionali, e non solo a somministrazioni, forniture e appalti.
3.2 Ambito temporale
La nuova disposizione è applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30.9.2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
3.3 Certificazione dei crediti
Ai fini dell’applicazione della norma, le certificazioni delle Pubbliche Amministrazioni che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
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L’art. 39 co. 1-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) fino al 30.4.2022, e prorogata al 31.7.2022 dall’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022, prorogando ulteriormente la sospensione di versamenti fiscali e contributivi (compresi alcuni adempimenti) fino al 30.11.2022.
Allo stesso tempo, la disposizione in esame ha modificato le modalità di ripresa dei versamenti e adempimenti sospesi.
4.1 Ambito soggettivo
La misura agevolativa in esame trova applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
4.2 Versamenti sospesi
Sono sospesi fino al 30.11.2022 (in luogo del precedente limite del 31.7.2022) i termini relativi:
4.3 Ripresa dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.12.2022.
Non è possibile il rimborso di quanto già versato.
In sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stato modificato l’art. 14 co. 1, concernente la disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle opzioni relative alle detrazioni edilizie di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
5.1 Quarta o ultima cessione da parte delle banche
L’art. 14 del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “vigilati” successive alla prima, una cessione a favore di correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatori” ex art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005).
Con la modifica apportata in sede di conversione viene pertanto ampliata la platea dei potenziali “cessionari finali” correntisti delle banche, che nella formulazione originaria dell’art. 14 del DL 50/2022 era invece circoscritta ai “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF).
5.2 Decorrenza delle disposizioni
Per il combinato disposto degli artt. 14 co. 1-bis (inserito in sede di conversione in legge) e 57 co. 3 del DL 50/2022, l’ampliamento della categoria dei “cessionari finali” di cui sopra riguarda i crediti d’imposta relativi a comunicazioni di opzione (di prima cessione o sconto in fattura) inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.
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Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.
6.1 Comunicazione del venditore
Ai sensi dell’art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, con riferimento ai crediti d’imposta per le imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2022) e non gasivore (art. 4 del DL 21/2022), nel caso in cui l’impresa destinataria di tali contributi nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
L’art. 1-quater co. 1 – 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge ma che riprende quanto già disposto dall’art. 2 del DL 30.6.2022 n. 80 (che è stato abrogato dalla L. 91/2022 con salvezza dei relativi effetti), prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, tale aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
L’art. 52-bis co. 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha eliminato il termine del 31/12/2021 entro cui si poteva utilizzare il credito d’imposta per le società benefit.
Con la ris. 27.7.2022 n. 42, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo e stabilito le modalità di compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante per la costituzione o trasformazione in società benefit, ai sensi dell’art. 38-ter del DL 34/2020 e del DM 12.11.2021.
L’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione è consultabile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
14.1 Utilizzo in compensazione
Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta in esame è stato istituito il codice tributo “6976”, denominato “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
14.2 Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
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