LE PRENOTAZIONI ONLINE DI SERVIZI ALBERGHIERI SONO SOGGETTE AD IVA

15/09/2016

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva che deve essere posto in essere in caso di “servizi di intermediazione su fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga”. In particolare, sempre l’Agenzia delle Entrate, specifica che è obbligatoria l’identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale in presenza di piattaforme online con sede legale in Paesi UE che prestano servizi di intermediazione per la prenotazione di alloggi in strutture ricettive non gestite in forma imprenditoriale o in immobili privati per brevi periodo.

L’intermediario non residente è tenuto a identificarsi in Italia e ad emettere fattura con Iva italiana per le prestazioni poste in essere verso consumatori privati (B2C), mentre la possibilità di emettere fattura con l’applicazione del reverse charge riguarda solo l’intermediazione resa nei confronti di committenti soggetti passivi di imposta.

La verifica dello statuo del committente è a carico dell’intermediario.