LE VARIAZIONI AL DECRETO FISCALE 124/2019 convertito in Legge 157/2019

10/01/2020

A seguire si riportano le disposizioni confermate/modificate avvenute in sede di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 124/2019) nella Legge 157/2019 avvenuta in data 24 dicembre 2019, già anticipate nelle circolari di novembre e dicembre 2019.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Nella formulazione definitiva e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

Ambito soggettivo

La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).

Ambito oggettivo

La deroga introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

• sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o
dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);
• sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della
manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest’ultimo.
Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici
L’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:
• determina e trattiene l’importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto;
• provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

• i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;
• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
• l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Responsabilità dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.
Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.

Obblighi del committente

Il committente deve:
• chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;
• sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;
• comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Responsabilità del committente

L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Sanzioni per il committente

L’art. 17-bis co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:
• corretta determinazione delle ritenute;
• corretta esecuzione delle medesime;
• tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.
La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.

Ravvedimento operoso

Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.

L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).

Contributi previdenziali e premi INAIL – Esclusione della compensazione

Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:
• in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati
• nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
• nel corso di durata del contratto.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

• risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
• non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
È previsto il rilascio di un certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).

2) Periodicità esterometro

La trasmissione del cosidetto “esterometro” va effettuata TRIMESTRALMENTE entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro la fine del mese successivo al mese di emissione/ricezione delle fatture.

3) La compensazione dei crediti tributari

I crediti maturati a decorrere dal 01 gennaio 2019 e relativi a: credito IVA ANNUALE E TRIMESTRALE

Credito IRPEF/IRES/IRAP e IMPOSTE SOSTITUTIVE per importi superiori a euro 5.000,00 possono essere utilizzati in compensazione in F24 solo:

– dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale/istanza in
cui emerge il credito;
– Esclusivamente tramite servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. Questo vale
anche per i soggetti “privati” in caso di compensazione parziale. In passato l’obbligo dei canali telematici scattava solo in caso di compensazione totale con delega a saldo zero.

4) Lotteria degli scontrini

E’ stato definitivamente differito al 1.7.2020 l’avvio della lotteria degli scontrini.
Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).

5) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: variazione termini di pagamento

Confermato che in caso di omesso/insufficiente/tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdi a partire dal 01.01.2020, l’Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente al contribuente l’importo da versare nonché la sanzione dovuta pari al 30% dell’importo non versato ridotta a un terzo e degli interessi. Nel caso di mancato versamento delle somme entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

In sede di conversione è previsto che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere effettuata con cadenza SEMESTRALE se l’importo complessivo non supera la soglia di euro 1.000,00. Le scadenze sono 16.06 e 16.12 di ogni anno.

6) Reverse charge per la somministrazione di manodopera

Con l’introduzione della nuova lettera a-quinquies al comma 6 dell’art 17 del DPR 633/72 è stato esteso il reverse charge alle “prestazioni di servizio diverse da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater, effettuate tramite contratti di appalto e subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Trattasi di una norma introdotta per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera.

Ad oggi manca ancora l’autorizzazione da parte del Consiglio UE. 21

7) Utilizzo dati delle fatture elettroniche

Confermata la disposizione in base a cui i files delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento per poter essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle loro normali funzioni di controllo e accertamento.

8) Limite all’uso del contante

Confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante come sotto indicato:
– Euro 2.000 a decorrere da 01.07.2020 fino al 31.12.2021.
– Euro 1.000 a decorrere da 01.01.2022.

Le sanzioni per la violazione dei limiti sopra indicati sono le seguenti:

Minimo euro 2.000,00 per violazioni commesse a decorrere dal 01.07.2020 fino al
31.12.2021
– Euro 1.000,00 per quelle commesse a decorrere dal 01.01.2022.

9) Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici

Confermato, a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi con ricavi/compensi relativi all’anno precedente inferiori ad euro 400.000,00, il credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni tramite carte di credito / debito / prepagate. Il credito spetta per le commissioni dovute su cessioni / prestazioni effettuate verso consumatori a partire dal 01.07.2020.