Legge di bilancio – Altre novità

23/01/2023

 

1. DETRAZIONE IRPEF DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

• dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;

• in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a desti-nazione residenziale, di classe energetica A o B;

• cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. 

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

2. DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL 75% – PROROGA

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al supera-mento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:

• l’aliquota della detrazione è elevata al 75%;

• l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;

• la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Deliberazioni dell’assemblea condominiale

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è ne-cessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valo-re millesimale dell’edificio.

3. DETRAZIONE C.D. “BONUS MOBILI” – LIMITE DI SPESA

Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.

Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.

4. PROROGA MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE PER UNDER 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

• lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli im¬pren-ditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;

• cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui:

• di importo non superiore a 400.000,00 euro;

• a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;

• già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei fa-miliari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale.

È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quan-do il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog¬getti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

• nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;

• nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru-zione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

5. RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO

Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70. 

Requisiti

La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

• presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;

• non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

• di tipo ipotecario;

• aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;

• stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023;

• di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;

• finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Effetti della rinegoziazione

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.

6. LIMITI ALL’USO DEI CONTANTI

A partire dall’1.1.2023 il limite all’utilizzo del denaro contante aumenterà dagli attuali 1.999.00 euro (soglia di 2.000,00 euro) ad euro 5.000,00 (cinquemila).

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

 

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