LETTERE D’INTENTO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

21/04/2016

Come noto, l’art. 20 del D.Lgs. 175/2014 ha spostato in capo all’esportatore abituale l’obbligo dell’invio della dichiarazione d’intento. Il fornitore è tenuto ad effettuare il riscontro telematico dei documenti ricevuti, prima di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72.

Le sanzioni previste in caso di violazione di tali procedure, sono diverse a seconda della violazione commessa.

  • Sanzione per la violazione grave
  • Sanzione per errori formali.

Sanzione per violazione grave

Questo caso si verifica quando la fattura viene emessa senza Iva non imponibile art. 8 lett. c), in assenza della dichiarazione d’intento.

La sanzione amministrativa va dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata.

Stessa sanzione se la dichiarazione d’intento viene emessa ma dal controllo telematico, effettuato successivamente all’emissione della fattura, la dichiarazione d’intento risulta irregolare.

Sanzione per errori formali

Se, invece, la fattura viene emessa in regime di non imponibilità, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e di averne effettuato il controllo, ma l’esito del controllo è comunque positivo, la sanzione è fissa e oscilla tra euro 250,00 a euro 2.000,00.

Si precisa, però, che in questo secondo caso, si deve fare una distinzione: perché se dal controllo successivo emerge una irregolarità della dichiarazione d’intento o emerge che la ricevuta telematica sia successiva alla data della fattura, allora si rientra nel caso della violazione grave perché è stato applicato il regime di non imponibilità senza la copertura.

Al contrario se la dichiarazione d’intento è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione dell’operazione, troverà applicazione la sanzione fissa di cui sopra per violazione formale.