19/02/2016
Come indicato nella circolare di gennaio, una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità, prevede per le imprese e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, che il costo di acquisizione sia incrementato del 40%.
Al riguardo si riportano alcune precisazioni fornite dalla stampa specializzata.
Tale agevolazione:
Nei maxi ammortamenti per i beni strumentali 2015, viene rispettato il requisito della novità anche per i seguenti beni:
Per fruire dell’agevolazione è necessaria l’entrata in funzione del bene e non la sola consegna del bene.
Tale agevolazione NON ha effetti ai fini IRAP, ma solo IRES/IRPEF.
Per gli acquisti di beni in leasing l’agevolazione opera sulla quota capitale dei canoni e sul prezzo di riscatto per il calcolo delle quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene.
A tal fine va detto che si deve fare riferimento alla data di stipula del contratto di leasing e non quella di riscatto del bene pertanto l’agevolazione è applicabile al valore dei beni riscattati anche dopo il 31.12.2016 ma relativi a contratti stipulati nel periodo 15.10.20156 – 31.12.2016; non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato riferiti a contratti stipulati in precedenza.
Ulteriori precisazioni maxi ammortamenti per i beni strumentali 2015
La maggiorazione del costo opera solo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento per cui non ha effetto: