MAXI AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI: PRECISAZIONI

19/02/2016

Come indicato nella circolare di gennaio, una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità, prevede per le imprese e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, che il costo di acquisizione sia incrementato del 40%.

Al riguardo si riportano alcune precisazioni fornite dalla stampa specializzata.

Tale agevolazione:

  1. non riguarda i soggetti in regime forfetario per i quali il reddito viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai compensi/ricavi con una detrazione forfetaria dei costi;
  2. si applica anche ai beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46. In questo caso anche se la maggiorazione del costo porta a sconfinare l’importo di euro 516,46, il costo è interamente deducibile nell’anno e non serve la determinazione delle quote di ammortamento in applicazione dei coefficiente previsti dal Ministero delle Finanze.
  3. Spetta anche per i beni realizzati in economia e mediante contratti di appalto.

Nei maxi ammortamenti per i beni strumentali 2015, viene rispettato il requisito della novità anche per i seguenti beni:

  1. Beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione.
  2. Beni complessi realizzati in economia con l’apporto anche di beni usati a patto che il costo di questi ultimi non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
  3. Il bene può essere acquistato anche da un soggetto diverso dal produttore/rivenditore, a patto che lo stesso non sia stato comunque utilizzato dal cedente.

Per fruire dell’agevolazione è necessaria l’entrata in funzione del bene e non la sola consegna del bene.

Tale agevolazione NON ha effetti ai fini IRAP, ma solo IRES/IRPEF.

Per gli acquisti di beni in leasing l’agevolazione opera sulla quota capitale dei canoni e sul prezzo di riscatto per il calcolo delle quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene.

A tal fine va detto che si deve fare riferimento alla data di stipula del contratto di leasing e non quella di riscatto del bene pertanto l’agevolazione è applicabile al valore dei beni riscattati anche dopo il 31.12.2016 ma relativi a contratti stipulati nel periodo 15.10.20156 – 31.12.2016; non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato riferiti a contratti stipulati in precedenza.

Ulteriori precisazioni maxi ammortamenti per i beni strumentali 2015

La maggiorazione del costo opera solo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento per cui non ha effetto:

  1. nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza;
  2. ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione;
  3. in caso di cessione del contratto di leasing ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva;
  4. l’incremento del costo è irrilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore.