MAXI AMMORTAMENTI PER I LAVORI SU BENI DI TERZI

9/03/2016

Si è già detto nelle due circolari precedenti circa le caratteristiche del maxi ammortamento pari al 140% per i beni strumentali, anche in leasing.

In presenza di determinate condizioni, è possibile usufruire del maxi ammortamento del 140% anche per le spese per i lavori su beni detenuti mediante contratto di leasing

In generale i lavori su beni di terzi si possono qualificare come “spese straordinarie” o   “spese ordinarie”; quelle ordinarie non sono capitalizzabili.

Premessa

Dal punto di vista civilistico i costi sostenuti per migliorie su beni di terzi sono capitalizzabili se hanno utilità pluriennale; tali costi sono iscrivibili tra le “altre immobilizzazioni immateriali” se non sono separabili dai beni stessi, cioè quando non possono avere una loro autonoma funzionalità. Se, invece, sono separabili dal bene stesso, sono iscrivibili tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di appartenenza (es impianti generici, attrezzature, macchinari etc.).

Fatta questa premessa, solo le migliorie di beni di terzi iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali possono essere considerate “beni strumentali “agevolabili con il super ammortamento del 140%. 

Devono inoltre essere rispettate le altre condizioni previste dalla norma e già rilevate nelle precedenti circolari quali, in breve: la novità del bene e la sua tipologia.

In sostanza, quindi, solo le spese straordinarie su beni di terzi che hanno un’autonoma funzionalità rispetto al bene e sono separabili dai beni in cui sono installate, sono spese assoggettabili al maxi ammortamento del 140%.

Questo vale non solo per i beni detenuti in leasing ma anche in locazione, noleggio o comodato.