Modalità di emissione delle fatture verso operatori residenti a San Marino dal 01/07/2022

20/06/2022

1. Cessioni verso San Marino

A partire dal 1 luglio 2022, le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e Repubblica di San Marino, saranno soggette a emissione di fattura in formato elettronico.

La fattura dovrà contenere il numero identificativo del cessionario sammarinese che gli è stato attribuito, e sarà trasmessa dallo Sdi all’ufficio tributario di San Marino il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.

Il codice destinatario da usare è: 2R4GTO8 – Natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3

L’Operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino tramite apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Se entro 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione senza pagamento di sanzioni e interessi.

2. Acquisti da San Marino

Nel caso di acquisti da operatori sammarinesi, le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sdi il quale le recapita al cessionario che le visualizza attraverso apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le fatture possono essere emesse dall’operatore di San Marino sia con Iva che senza.

Se la fattura elettronica viene emessa con Iva, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario che nei 15 giorni successivi riversa le somme al competente ufficio dell’Agenzia dell’Entrate e tramette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, nei 15 gg successivi controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario. In caso di mancata corrispondenza dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate avvisa l’ufficio sammarinese affinché proceda con i relativi adempimenti.

L’esito positivo del controllo da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, è reso noto telematicamente sial al cessionario che all’ufficio tributario; solo da questo momento il cessionario italiano potrà detrarre l’Iva ex art. 19 e seguenti del DPR 633/72.

Se, invece, la fattura di acquisto non contiene l’Iva, l’acquirente italiano assolve comma 2 indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file XML con tipo documento TD19 da inviare allo Sdi entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

 

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