12/06/2017
Sempre il medesimo articolo 3 del D.L. 50/2017, ha abbassato il limite di utilizzo dei crediti tributari (Iva, Ires/Irpef, Irap etc) per i quali è necessario il visto di conformità. Si è passati da euro 15.000,00 ad euro 5.000,00. Questo significa che per poter utilizzare in compensazione crediti tributari per importi superiori ad euro 5.000,00 è necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso emerge.
In caso di violazione dell’obbligo di apposizione del visto o in caso di apposizione del visto da soggetti non abilitati, l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato di interessi e irrogazione sanzioni.
Precisazione:
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E/2017 del 4 maggio 2017, ha precisato che le nuove norme trovano applicazione per le dichiarazioni presentate dopo il 24 aprile 2017; per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017, restano applicabili le regole precedenti.