SPLIT PAYMENT: NUOVE FATTURE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9/01/2015

Le operazioni fatturate nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01.01.2015 per le quali l’Iva non risulta ancora esigibile (in quanto non pagati i corrispettivi), sono soggette al nuovo regime dello split payment.

In sostanza, secondo il regime dello split payment, la fattura emessa dal soggetto che esegue l’operazione riporterà l’addebito dell’Iva che però non verrà pagata dalla pubblica amministrazione, ma dovrà versarla direttamente all’Erario. Nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l’indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente indicando “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72”.

Tale disposizione non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta si applica nei modi ordinari.
Non si applica la nuova procedura neppure alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014 la cui esigiblità dell’Iva si realizzerà nel 2015.

Per Pubblica Amministrazione si intende: Stato, Organi dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi tra essi costituiti, CCIAA, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficienza e di previdenza.Le operazioni fatturate nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01.01.2015 per le quali l’Iva non risulta ancora esigibile (in quanto non pagati i corrispettivi), sono soggette al nuovo regime dello split payment.

In sostanza, secondo il regime dello split payment, la fattura emessa dal soggetto che esegue l’operazione riporterà l’addebito dell’Iva che però non verrà pagata dalla pubblica amministrazione, ma dovrà versarla direttamente all’Erario. Nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l’indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente indicando “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72”.

Tale disposizione non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta si applica nei modi ordinari.
Non si applica la nuova procedura neppure alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014 la cui esigiblità dell’Iva si realizzerà nel 2015.

Per Pubblica Amministrazione si intende: Stato, Organi dello Stato, enti pubblici territoriali, consorzi tra essi costituiti, CCIAA, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficienza e di previdenza.