13/01/2015
Interventi sono stati effettuati anche in relazione al “ravvedimento operoso” ossia alla possibilità da parte del contribuente di sanare le violazioni commesse beneficiando di riduzioni sulle misure minime delle sanzioni.
In particolare si evidenzia la possibilità di procedere tramite il ravvedimento operoso anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione fino a tutto il periodo di accertamento.
Art. 13 co. 1 | Tipo violazione | Limite temporale |
Sanzione ridotta |
Tributo |
Lett. a) |
Omesso versamento |
Entro 14 giorni |
0,1% per ogni giorni di ritardo |
qualsiasi |
Lett. a) |
Omesso versamento |
Dal 15 al 30 giorni |
1,5% |
qualsiasi |
Lett. a bis) |
Qualsiasi |
Dal 31° giorno al 90° |
1,67% |
Qualsiasi |
Lett. b) |
Qualsiasi |
Entro termine presentazione dichiarazione dell’anno o entro un anno |
3,75% |
Qualsiasi |
Lett. b bis) |
Qualsiasi |
Entro il termine di presentazione dichiarazione dell’anno successivo o entro 2 anni |
4,29% |
Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate |
Lett. b ter) |
Qualsiasi |
Entro il termine di accertamento |
5% |
Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate |
Lett. b quater) |
Qualsiasi |
Dopo la constatazione della violazione (PVC) |
6% |
Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate |