11/01/2019
1) CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO: commi da 70 a 72
Modificata la disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa. Il credito spetta a condizione che le spese siano complessivamente almeno pari ad euro 30.000,00 e si realizzi un incremento delle stesse rispetto al triennio 2012-2014.
Dal 2019:
Si precisa che, ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza
esclusivamente le spese ammissibili relative ad attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori/strutture situati in Italia.
2) RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA: commi da 940 a 948
È stata riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il beneficio fiscale della rivalutazione si avrà a partire dal terzo esercizio consecutivo a quello della rivalutazione. La rivalutazione prevede il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili.
3) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: comma 1053 e 1054
È confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
Entro il 30.06.2019 deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima e deve essere versata l’imposta sostitutiva fissata in: 11% per le partecipazioni qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e 10% per i terreni.
4) ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE: comma 66
E’ stata riproposta la facoltà per l’imprenditore individuale di procedere all’estromissione dell’immobile. L’agevolazione ha effetto dal 1 gennaio 2019 ed è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.12.18.
L’estromissione deve avvenire nel periodo 01.01.2019 – 31.05.2019 e richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% alle seguenti scadenze:
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
5) LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE–EXTRAUE: comma 245
È stato innalzato ad euro 15.000,00 (dai precedenti 10.000,00 euro), il limite di utilizzo del denaro contante per l’acquisto di beni / prestazioni di servizio legate al turismo, effettuati presso commercianti al minuto/agenzia di viaggio e turismo, da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti in UE/extra UE.