Novità in tema di lettere d’intento

5/07/2019

L’approvazione definitiva in Legge del Decreto Crescita, ha apportato alcune novità relativamente alle procedure che l’esportatore abituale deve rispettare.

A partire da 01 gennaio 2020, è abrogato l’obbligo in capo all’esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d’intento sia la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione. Resta fermo l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di “avvisare” il proprio fornitore dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intendo all’Amministrazione finanziaria e l’obbligo da parte di quest’ultimo di eseguire il riscontro telematico.

Eliminati anche i seguenti adempimenti:

1) Annotazione delle dichiarazioni d’intento (emesse e ricevute) nell’apposito registro;

2) Esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Attenzione

Si precisa che i fornitori degli esportatori abituali, a partire sempre dal 1 gennaio 2020, devono indicare sulle fatture emesse in regime di non imponibilità, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.

Regime sanzionatorio

La sanzione in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione della lettera d’intento passa dalla misura fissa (da 250 euro a 2.00 euro) a quella proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta).