NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

12/06/2017

In sede di conversione del D.L. 50/2017 è stata introdotta una novità in tema di compensazione dei CREDITI IVA TRIMESTRALI.
Le regole previste per la compensazione dei crediti Iva annuali, ora sono state estese anche alle compensazioni orizzontali dei crediti Iva trimestrali.
Questo significa che in sede di presentazione del modello TR con crediti Iva superiori ad euro 5.000,00 che si vogliono usare in compensazione orizzontale (ossia compensazione del credito Iva con altri tributi), è necessario apporre il visto di conformità al modello TR oppure la sottoscrizione del modello da parte del soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 24019 bis C.C. (collegio sindacale – revisore contabile – società di revisione).
L’uniformità delle regole tra compensazione dei crediti Iva annuali e trimestrali avviene anche per quel che riguarda le sanzioni.
In caso di violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, si procederà al recupero dell’ammontare del credito utilizzato in compensazione e dei relativi interessi, con l’applicazione delle relative sanzioni.
Altra novità importante riguarda il termine di presentazione del modello F24 che riporta la compensazione.
Fin’ora il modello F24 che riportava il credito da compensare, poteva essere presentato a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del relativo modello TR, ora la presentazione può avvenire a partire dal 10°giorno successivo a quello di presentazione.
Si precisa che continuano ad essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti Iva (annuali e trimestrali) di importo NON superiore a euro 5.000 annui, che possono essere utilizzati dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta (per il credito Iva annuale) e a quello di presentazione del modello TR (per il credito Iva trimestrale).
In assenza di specifiche indicazioni sulla decorrenza, si ritiene richiamabile la risoluzione 57 del 4 maggio 2017 per cui le nuove disposizioni dovrebbero essere applicate al credito Iva trimestrale del secondo trimestre 2017 (aprile-giugno 2017) scadenza presentazione del modello 31 luglio 2017.