11/07/2016
IVA per i buoni acquisto: norme e trattamento fiscale:
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2016/1065/UE che modifica la precedente Direttiva n. 2006/112/CE relativa al trattamento Iva dei voucher. L’obiettivo è quello di armonizzare le norme nazionali in modo da limitare il rischi di doppia o mancata imposizione.
La nuova direttiva fornisce una definizione dei “buoni”, “buoni mono-uso” e “buoni multi uso”, prevedendo le diverse disposizioni per determinare il valore imponibile delle transazioni in tutti i casi.
DEFINIZIONI
TRATTAMENTO IVA BUONI ACQUISTO
Il trasferimento del buono monouso è soggetto a imposta ed è equiparato all’effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui si riferisce. Di conseguenza, non rilevano ai fini Iva la consegna fisica del bene o l’erogazione della prestazione di servizi cui il buono dà diritto.
Viceversa i buoni multi uso rilevano ai fini Iva non al momento del trasferimento, ma al momento in cui l’operazione è materialmente effettuata, poiché solo in quel momento è possibile conoscere il trattamento iva applicabile. In questo secondo caso la base imponibile è pari al corrispettivo versato per il buono o, qualora non lo si conosca, dal suo valore facciale.
DECORRENZA
Gli Stati membri entro il 31 dicembre 2018 sono tenuti ad adottare norme, regolamenti e disposizioni amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva. Le
Le nuove previsioni si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2019.