Nuovi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica

8/02/2019

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica.

1) Utilizzo del codice TD20.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le autofatture emesse per integrazione degli acquisti interni in “reverse charge” ex art. 17 comma 6, DPR 633/72, nel campo “Tipo Documento” deve essere indicato sempre il codice TD1 e non il codice TD20 che, invece, va esclusivamente usato per le autofatture da emettere per regolarizzare la mancata ricezione della fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione originaria.

2) Rapporti con l’estero ed emissione fatture elettroniche

Sono stati riscontrati degli errori bloccanti in sede di invio tramite Sdi, di fatture elettroniche verso soggetti esteri. In particolare:

  • Indicazione del CAP: si tratta di un campo obbligatorio ma che accoglie solo valori numerici ed ha una lunghezza di 5 caratteri. Si consiglia di inserire un valore convenzionale per es. “00000”.
  • Indicazione del codice fiscale nel caso di cliente persona fisica non residente: il sistema procede al controllo del codice fiscale nel Sistema Anagrafe tributaria nazionale. Se il codice non risulta esistente la fattura viene scartata. Si consiglia di risolvere il problema indicando un valore convenzionale composto dal codice paese e un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es: CH oppure DE + name o surname).

3) Fatture emesse a soggetti titolari di partita Iva/codice fiscale

Nelle fatture elettroniche emessa a persone fisiche titolari di partita Iva, non va compilato il campo CODICE FISCALE, ad eccezione del caso in cui l’acquisto da parte del soggetto medesimo avvenga nell’ambito della sfera privata e non nell’ambito dell’attività d’impresa arte o professione.