12/07/2018
Come comunicato nella Circolare di gennaio 2018 relativa alla Legge di Stabilità per il 2018, a partire dal 01.07.2018 è scattato l’obbligo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore, a prescindere dalla tipologia di lavoro instaurato, tramite modalità di pagamento tracciabile e non sarà più possibile il pagamento dello stipendio in contanti.
Di recente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato due note aventi natura chiarificatrice.
Con nota del 22.05.2018 n. 4538 è stato chiarito che il pagamento tracciato vale anche per:
Sono esclusi, oltre ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quelli rientranti nell’ambito dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Il pagamento degli stipendi 2018 da parte dei datori di lavoro/committenti va effettuato in banca/ufficio postale tramite:
Confermata la sanzione per tale violazione con un minimo di euro 1.000.00 e un massimo di euro 5.000,00.
Con nota 5828 del 4 luglio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che:
Importante
La norma prevede che il pagamento dello stipendio debba essere tracciato anche per “ogni anticipo di retribuzione”; tale formulazione potrebbe lasciar intendere che sia possibile continuare ad effettuare pagamenti dello stipendio in contante per somme che non rappresentano fiscalmente o previdenzialmente retribuzione, come per esempio i rimborsi spese per trasferte o anticipi per spese per conto del datore di lavoro o altre finalità diverse dalle trasferte, ma ad oggi non ci sono chiarimenti ufficiali.