Pagamento stipendi 2018: dal 1 luglio vietato il pagamento in contanti

12/07/2018

Come comunicato nella Circolare di gennaio 2018 relativa alla Legge di Stabilità per il 2018, a partire dal 01.07.2018 è scattato l’obbligo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore, a prescindere dalla tipologia di lavoro instaurato, tramite modalità di pagamento tracciabile e non sarà più possibile il pagamento dello stipendio in contanti.

Di recente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato due note aventi natura chiarificatrice.

Con nota del 22.05.2018 n. 4538 è stato chiarito che il pagamento tracciato vale anche per:

  • I contratti di co.co.co (tra cui rientrano gli amministratori)
  • I contratto di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri ex soci.

Sono esclusi, oltre ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quelli rientranti nell’ambito dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Il pagamento degli stipendi 2018 da parte dei datori di lavoro/committenti va effettuato in banca/ufficio postale tramite:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di assegno consegnato al datore di lavoro o a un suo delegato (la delega può essere concesso solo al coniuge/convivente/familiare in linea retta o collaterale del lavoratore a condizione che abbia età superiore a 16 anni.

Confermata la sanzione per tale violazione con un minimo di euro 1.000.00 e un massimo di euro 5.000,00.

Con nota 5828 del 4 luglio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che:

  1. La modalità di pagamento dello stipendio può essere fatto anche su carte di credito prepagate intestate al lavoratore, anche se la stessa carta di credito non è collegata ad un IBAN. In questo caso la tracciabilità sarà garantita dalla ricevuta di versamento che il datore di lavoro dovrà conservare.
  2. In caso di mancato pagamento dello stipendio tramite mezzi tracciabili, la sanzione non sarà determinata in base al numero di lavoratori interessati dalla violazione, ma sulla base del numero di mensilità per cui l’illecito si è protratto.
  3. La violazione dell’obbligo si ha anche nel caso in cui l’esito del pagamento tracciato sia negativo per una condotta volutamente elusiva da parte del datore di lavoro; si pensi ad esempio alla revoca del bonifico bancario o all’annullamento di un assegno già emesso.

Importante

La norma prevede che il pagamento dello stipendio debba essere tracciato anche per “ogni anticipo di retribuzione”; tale formulazione potrebbe lasciar intendere che sia possibile continuare ad effettuare pagamenti dello stipendio in contante per somme che non rappresentano fiscalmente o previdenzialmente retribuzione, come per esempio i rimborsi spese per trasferte o anticipi per spese per conto del datore di lavoro o altre finalità diverse dalle trasferte, ma ad oggi non ci sono chiarimenti ufficiali.