PERDITE SU CREDITI E DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

29/10/2015

Il D. Lsg. 147/2015 (detto Decreto Internazionalizzazione), ha chiarito anche la questione della deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità e delle perdite su crediti legati a procedure concorsuali.

In particolare l’art. 13 co. 1 lett. d) del Decreto stabilisce che:

La deducibilità fiscale delle svalutazione dei crediti di modesta entità (ossia i crediti aventi un importo non superiore a euro 5.000 per le imprese di rilevante dimensione ed euro 2.500 per le altre imprese), non dedotte nei periodi in cui erano presenti gli elementi certi e precisi, è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio.

Stessa conclusione nel caso di crediti svalutati in presenza di procedure concorsuali. Ossia la svalutazione di tali crediti è ammessa anche in un esercizio successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuali.

In entrambi i casi (punto 1 e 2) si deve tener presente che l’imputazione non deve avvenire in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito.

Il comma 3 dello stesso articolo 13 specifica inoltre che, sia i crediti di modesta entità che quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Di fatto, per i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, è possibile dedurre fiscalmente la perdita in uno dei periodi d’imposta compresi tra l’esercizio in cui si apre la procedura a quello in cui il credito viene cancellato dal bilancio in base ai principi contabili.