POSSIBILE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2020

12/10/2020

Si anticipa che nel testo del Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 104/2020 (Decreto Agosto) è stata introdotta la possibilità di deroga all’art. 2426 co. 1 n.2) codice civile.

In particolare nella redazione del bilancio 2020, i soggetti che lo redigono secondo le norme del codice civile e non in base ai principi contabili internazionali, hanno la facoltà di non imputare a conto economico le quote di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risulta dall’ultimo bilancio approvato.

Questo significa che è possibile differire all’esercizio 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), la quota di ammortamento non effettuata nel 2020 portando, di fatto, ad un allungamento dell’originario piano di ammortamento dei cespiti in questione.

Specifica informativa deve essere riportata nella nota integrativa del bilancio 2020 assieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati e ai relativi impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di esercizio.

Dal punto di vista fiscale, i soggetti che si avvalgono di tale facoltà possono comunque, dedurre le quote di ammortamento non imputate a conto economico.