PROROGA VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE 2020 – ART. 2

9/12/2020

Con l’art. 2 del DL 157/2020 è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020.

Versamenti interessati dalla sospensione

La nuova sospensione riguarda i seguenti versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020:

  1. IVA relativa al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020 e il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).
  2. RITENUTE alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
  3. TRATTENUTE RELATIVE ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
  4. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (esclusi i premi INAIL).

Versamenti esclusi dalla sospensione

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73
  • delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
  • dell’imposta sugli intrattenimenti.
  • all’imposta di registro;
  • all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

Soggetti interessati dalla sospensione

  1. Soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
  • nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
  1. Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

  • che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;
  • aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

  1. Soggetti ubicati nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”

La sospensione si applica anche ai soggetti che:

  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
  1. Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019

La sospensione dei versamenti in esame si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019, senza ulteriori condizioni.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

Tabella riepilogativa

(*) la colorazione delle Regioni / Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020