PROROGA VERSAMENTO ACCONTI IMPOSTE – ART. 1

9/12/2020

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30.11.2020, è posticipato al 10.12.2020 o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30.4.2021.

Per effetto di tale proroga, emergono le seguenti casistiche:

  • soggetti ISA;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione estranei agli ISA:
  • con determinati parametri “quantitativi”;
  • oppure svolgenti attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, a prescindere dai parametri “quantitativi”;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione diversi dai precedenti;
  • contribuenti non esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Soggetti ISA

La prima categoria è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato dall’art. 1 co. 2 del DL “Ristori-quater”, beneficiano del differimento al 30.4.2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020.

Nel dettaglio, si tratta dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Il differimento si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Condizioni per fruire della proroga

La proroga per i soggetti ISA si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), per determinati contribuenti (aventi sede nelle zone rosse e arancioni) esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, indicati nell’Alegato 2, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

Imprese e professionisti estranei agli ISA con determinati parametri quantitativi o limitazioni nell’attività

Beneficiano della proroga al 30.4.2021 anche i soggetti estranei agli ISA che:

  • operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019;
  • ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Imprese e professionisti diversi dai precedenti

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, diversi dai precedenti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 10.12.2020.