REVERSE CHARGE: CHIARIMENTI FORNITI DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

4/04/2015

In data 27 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle nuove fattispecie di applicazione del reverse charge in vigore dal 01 gennaio 2015.

Reverse Charge 2015, i chiarimenti forniti riguardano:

Definizione di edificio: ne definire il concetto di edificio, l’Agenzia fa riferimento a quanto previsto in materia comunitaria in tema di rendimento energetico nell’edilizia. Viene confermato che l’ambito applicativo della norma è legata ai soli fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Non rientrano quindi le prestazioni svolte su terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini etc, salvo il caso in cui gli stessi facciano parte integrante dell’edificio (es. piscina o giardino su terrazzi e impianti fotovoltaici su tetti).
In generale le prestazioni devono essere eseguite su fabbricati ad uso abitativo o strumentale anche se di nuova costruzione, nonché su parti di essi (es. singolo locale di edificio) compresi quelli in corso di costruzione o in corso di definizione (categoria catastale F/3 e F/4).

2) Individuazione delle prestazioni: la Circolare chiarisce che, indipendentemente dal soggetto che svolge la prestazione e dall’attività esercitata dallo stesso, il nuovo meccanismo del reverse charge, si applica a tutte le prestazioni individuate dai codici di attività ATECO 2007. Tale indicazione era già stata data nella circolare di febbraio 2015.
Si riportano i codici di riferimento:
– Prestazioni di pulizia di edifici: 81.21.00, 81.22.02.
– Prestazioni di demolizione di edifici: 43.11.00
– Prestazioni di installazione impianti su edifici: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09.
– Prestazioni di completamento relativi ad edifici: 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09.

3) Altri chiarimenti – la Circolare chiarisce inoltre che:
– sono esclusi dal regime del reverse tutte le attività di preparazione dei cantieri in quanto definite attività propedeutiche.
– le forniture di beni con posa in opera non sono soggette al reverse a patto che la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
– relativamente all’applicazione del reverse charge alle manutenzioni e riparazioni, la semplificazione adottata dall’Agenzia delle Entrate, che rimanda ai codici Ateco, fa sì che tali anche le manutenzioni e riparazioni siano soggette a reverse charge; questo quanto meno nelle attività di “INSTALLAZIONE DI IMPIANTI” (codici di riferimento 43.21 e 43.22) come sopra indicati, in quanto nella definizione di tali codici è compresa la manutenzione.

4) Presenza di un unico contratto: l’Agenzia chiarisce che in presenza di un unico contratto comprensivo di una pluralità di servizi in parte soggetti al regime dell’inversione contabile e in parte all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni. Solo nel caso in cui la scomposizione risulti di difficile attuazione, troveranno applicazione le regole ordinarie anche per i servizi oggetto della nuova disciplina.