REVERSE CHARGE – PRESTAZIONI DI SERVIZI IN APPALTO E SUBAPPALTO CON PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA

13/07/2020

La Commissione europea si è opposta alla richiesta presentata dall’Italia di introdurre il meccanismo del reverse charge per le operazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72 (comunicazione Commissione europea n. COM (2020) 243 final).  Il riferimento va fatto all’art. 4 co. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157) che ha introdotto l’art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72, in base al quale l’IVA si applica con il mec­ca­nismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. a) – a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti con­sor­ziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera:

  • presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

A seguito di questo mancata autorizzazione, le operazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizio effettuate tramite contratti di appalto, subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera saranno assoggettate ad Iva normalmente.