13/07/2020
A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Per tali pagamenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
A regime, per le violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Operazioni effettuate nei confronti di Turisti stranieri
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro per l’acquisto di beni e prestazioni di servizio legate al turismo effettuati:
Per fruire della suddetta deroga è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.
In relazione all’anno 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:
La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2020, dovrà essere effettuata:
mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.