RIDUZIONE LIMITE UTILIZZO CONTANTE

13/07/2020

A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 eu­ro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) ef­fet­­tuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il tra­sferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.  Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pa­ri o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti li­mi­ti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma re­stando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Per tali pagamenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elet­tronica e istituti di pagamento.

SANZIONI

A regime, per le violazioni della di­­sciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le viola­zio­ni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulte­rior­­men­te abbassato a 1.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintu­plicata nel minimo e nel massimo edittali.

Operazioni effettuate nei confronti di Turisti stranieri

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro per l’acquisto di beni e prestazioni di servizio legate al turismo effettuati:

  • da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
  • presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’ 74-ter del DPR 633/72).

 

Per fruire della suddetta deroga è necessario che il ce­dente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore fi­nan­­­ziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il ver­sa­men­­to del denaro contante;
  • identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
  • acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, at­te­sta­nte il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del ter­ritorio dello Stato italiano;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il denaro con­tante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate).

Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore al limite generale

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre rie­pi­logare le operazioni effet­tua­te in de­ro­ga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, co­mu­nicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.

In relazione all’anno 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le opera­zioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

  • pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2020 al 30.6.2020;
  • pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.7.2020 al 31.12.2020.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo stranie­ro, riguardanti l’anno 2020, dovrà essere effet­tuata:

  • entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;

mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia del­le Entrate 2.8.2013 n. 94908.