RIMBORSI IVA PRIORITARI ANCHE PER IL SETTORE DEL’ EDILIZIA

11/08/2016

IVA settore Edilizia

A seguito dell’entrata in vigore del DM 29 aprile 2016, è stata estesa la possibilità di avvalersi dei rimborsi Iva in via prioritaria anche per i soggetti che effettuano le prestazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) ter. In sostanza anche per i soggetti che effettuano prestazioni di “servizi di pulizia di demolizione, di installazione di impianti e di completamento” relativi ad edifici, possono usufruire del rimborso (trimestrale e infrannuale) in via prioritaria così come previsto dall’art. 38 bis comma 10 del DPR 633/72. Questo significa che i soggetti che ne hanno diritto saranno ammessi all’erogazione del rimborso Iva in forma accelerata ossia entro 3 mesi dalla richiesta.

In precedenza tale possibilità era prevista solo per i soggetti subappaltatori che effettuavano prestazioni di servizio di cui all’art. 17 comma 6, lett. a).

Il rimborso Iva prioritario è possibile a partire dal secondo trimestre 2016 mediante presentazione del modello TR entro il 31 luglio 2016 inserendo il “codice 8“nel rigo TD8 campo 1 del modello stesso.