RITENUTE E COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI CONTRATTI DI APPALTO/ SUBAPPALTO E CONTRATTI D’OPERA (Art. 4)

12/11/2019

L’art. 4, commi 1 e 2, ha inasprito gli adempimenti legati al versamento delle ritenute fiscali in presenza di contratti di appalto – subappalto – contratti d’opera.

In particolare il COMMITTENTE (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa un lavoro (esecuzione di un’opera o di un servizio) è tenuto al VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA O DEL SERVIZIO STESSO. Decorrenza della nuova disposizione: 01.01.2020.

Tale obbligo scatta per il versamento delle sole ritenute riferite alle retribuzione del personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera.

ITER PREVISTO

L’impresa appaltatrice e/o subappaltatrici devono:

  • versare al committente le somme delle ritenute fiscali almeno 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza su un c/c specifico comunicato dal committente.

L’impresa committente:

  • versa le somme previste tramite modello F24 riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
  • non ha la possibilità di utilizzare in compensazione propri crediti;
  • deve ricevere l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente con il dettaglio delle ore di lavoro, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione nonché il dettaglio delle ritenute eseguite con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • comunica i dati utili per la compilazione del modello F24;
  • comunica i dati identificativi del bonifico della provvista.

L’impresa appaltatrice/subappaltatrice che ha maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può chiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame delle ritenute con il proprio credito.

RESPONSABILITA

Ai sensi del comma 7, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice, se non versato al committente le somme necessarie, o non le versa nei termini e non richiede allo stesso la compensazione dei propri crediti è responsabile:

  • per la corretta determinazione delle ritenute;
  • per la corretta esecuzione delle ritenute;
  • il versamento senza possibilità di compensazione.Il committente è responsabile:
  • per il versamento delle ritenute nei limiti della somma dei bonifici ricevuti nei termini e dei corrispettivi maturati e non corrisposti;
  • per l’intero importo nel caso in cui non abbia comunicato il c/c su cui versare la provvista o abbia effettuato pagamenti a favore di imprese appaltatrici e subappaltatrici inadempienti.

Il committente, nel caso in cui le imprese appaltatrici o subappaltatrici non comunichino i dati richiesti, non versino la provvista o non richiedano la compensazione del credito, devono sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 gg all’Agenzia delle Entrate competente.

CASI DI VERSAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

La norma prevede che le imprese appaltatrici/subappaltatrici possano effettuare DIRETTAMENTE il versamento delle ritenute comunicando al committente l’opzione entro la data previsa per la provvista e allegando una certificazione (DURF) dalla quale emergano i seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 5 anni (o abbiano eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro);
  • non avere iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi affidati all’Agente per la riscossione riferiti a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Le modalità di rilascio di tale certificazione (DURF) saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

La norma prevede, inoltre, il divieto di compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere e dei servizi.