SCADENZARIO FISCALE – Giugno 2021

11/06/2021

Giovedì 10 giugno

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Conservazione
informatica dei
documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:

  • relativi all’anno 2019;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dal 10.8.2020 al 10.12.2020:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2018 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019 e degli anni precedenti.

 

Mercoledì 16 giugno

ADEMPIMENTO

 

COMMENTO

Acconto IMU 2021

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2021, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2020.

Per effetto dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

  • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell’IMU 2021;
  • la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, dell’art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 e dell’art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41.

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2021;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2021;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

Versamento rata
saldo IVA 2020

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.

 

Venerdì 25 giugno

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Presentazione modelli INTRASTAT

segue

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2021, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

 

Mercoledì 30 giugno

ADEMPIMENTO

COMMENTO

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2021

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2021 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2021 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2021

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono

effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2020;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2021.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2021

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2021

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2020;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2021.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento saldo IVA 2020

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA
da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello

0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della seconda di tre rate, ovvero della terza di sei rate, di pari importo, delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Il versamento in un massimo di sei rate è applicabile per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.

Dichiarazione IMU 2020

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2020, qualora obbligatoria.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2020:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico modello.

Ravvedimento IMU 2020

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2020, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 possono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2021 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2021.

In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

Rivalutazione partecipazioni
non quotate

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11% sia per le partecipazioni “qualificate” che per quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2021, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

Rivalutazione all’1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2020, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2020.

Rivalutazione all’1.1.2019 delle partecipazioni non quotate o dei terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all’1.1.2019, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva dell’11% (per le partecipazioni “qualificate”) ovvero del 10% (per le partecipazioni “non qualificate” e i terreni), devono versare la terza e ultima rata dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall’1.7.2019.

Credito
d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e le associazioni, fondazioni e altri enti privati devono concludere l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il termine in esame può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito.

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2020 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2021.

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati