6/02/2024
Lunedì 15 febbraio
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.2.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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Venerdì 16 febbraio
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
16.2.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.2.2024 | Versamento IVA quarto trimestre 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
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16.2.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 non è di almeno 500,00 euro. |
16.2.2024 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
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16.2.2024 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2023.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
16.2.2024 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.2.2024 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2024.
Versamento in autoliquidazione 2023/2024 dei premi INAIL: in unica soluzione oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi. |
Lunedì 26 febbraio
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26.2.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di gennaio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
Mercoledì 28 febbraio
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28.2.2024 | Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti | Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2023, l’agevolazione si applicherà anche nel 2024:
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28.2.2024 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2023 | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2023:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
28.2.2024 | Regolarizzazione secondo o unico acconto 2023 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. |
Giovedì 29 febbraio
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29.2.2024 | Redazione inventario | Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2022.
Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
29.2.2024 | Stampa scritture contabili | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2022.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. |
29.2.2024 | Conservazione informatica dei documenti | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
29.2.2024 | Conguaglio saldo IMU 2023 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’eventuale differenza positiva tra:
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29.2.2024 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024). |
29.2.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
29.2.2024 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2023.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. |
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