Scadenzario fiscale – Febbraio 2024

6/02/2024

Scadenzario fiscale febbraio 2024

Lunedì 15 febbraio

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
15.2.2024 Trasmissione dati acquisti dall’estero I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

 

Venerdì 16 febbraio

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
16.2.2024 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.2.2024 Versamento IVA quarto trimestre 2023 I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell’eventuale acconto.
16.2.2024 Versamento ritenute e addizionali I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 non è di almeno 500,00 euro.

16.2.2024 Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della seconda delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
16.2.2024 Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2023.

È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

16.2.2024 Contributi INPS artigiani e commercianti I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

16.2.2024 Premi INAIL Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2024.

Versamento in autoliquidazione 2023/2024 dei premi INAIL: in unica soluzione oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.

 

Lunedì 26 febbraio

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
26.2.2024 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di gennaio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

 

Mercoledì 28 febbraio

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
28.2.2024 Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.

In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2023, l’agevolazione si applicherà anche nel 2024:

  • ove permangano i requisiti;
  • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2024 Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2023 Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:

  • REDDITI 2023;
  • IRAP 2023 (se soggetto passivo);
  • CMN 2023 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;
  • la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2023:

  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

28.2.2024 Regolarizzazione secondo o unico acconto 2023 I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

 

Giovedì 29 febbraio

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
29.2.2024 Redazione inventario Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2022.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

29.2.2024 Stampa scritture contabili I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2022.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

29.2.2024 Conservazione informatica dei documenti I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:

  • relativi all’anno 2022;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

29.2.2024 Conguaglio saldo IMU 2023 I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’eventuale differenza positiva tra:

  • l’IMU calcolata sulla base delle delibere per l’anno 2023 inserite dai Comuni nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024;
  • l’IMU versata entro il 18.12.2023.
29.2.2024 Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2023;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024).

29.2.2024 Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

29.2.2024 Versamento  imposta di bollo fatture elettroniche I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

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