SCADENZARIO FISCALE LUGLIO 2020

13/07/2020

Giovedì 16 Luglio

Versamento rata saldo IVA 2019

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno ver­sa­to, en­tro il 20.3.2020, la prima rata del saldo IVA deri­vante dalla dichiarazione per l’anno 2019 (mo­del­lo IVA 2020), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti in­teressi.

Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2019 è avvenuto entro il 30.6.2020, deve essere ver­sa­ta la seconda rata, con applicazione delle previste mag­gio­razioni e interessi.

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, en­tro il 30.6.2020, la prima rata di imposte e con­tri­bu­ti derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, de­vono versare la seconda rata degli importi do­vu­ti a sal­do o in acconto, con applicazione dei pre­vi­sti interessi.

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2020;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di giugno 2020;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giu­gno 2020 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­palti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cu­­mu­lativo delle ri­te­nute operate non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trime­stre aprile-giugno 2020;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2020
Ravvedimento acconto IMU 2020

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omes­si, insufficienti o tardivi versamenti relativi al­l’ac­conto dovuto per il 2020, la cui scadenza era il 16.6.2020, con applicazione della sanzione ridotta del­l’1,5%, oltre agli interessi legali.

Lunedì 20 luglio

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello RED­DITI PF 2020 e che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versa­mento, senza la mag­giorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2019 e dell’even­tuale pri­mo ac­­­­­conto per l’anno 2020 relativo al­l’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2020 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2019 e dell’even­tuale pri­mo ac­conto per l’anno 2020 relativo all’impo­sta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2019 e dell’even­tuale pri­mo ac­conto per l’anno 2020 relativo all’im­posta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiara­zio­ne dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­rata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­nomi, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono ef­fet­­tua­re il versamento, sen­za la maggiora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2019;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2020

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che svol­­­­gono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono ef­fet­tuare il versamento, senza la mag­­­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei red­diti (es. imposte so­stitu­ti­ve e addizionali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avreb­­bero do­vu­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto entro il 31.5.2020, op­pure che non devono appro­vare il bilan­cio o il ren­di­con­to, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono ef­fet­tua­re il versamento, senza la mag­gio­ra­zione del­lo 0,4%, delle imposte do­vute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addi­zio­nali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto appro­vare) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2020, op­pure che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che svolgono attività con indici di affida­bilità fiscale (ISA), devo­no effettuare il ver­samento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2019;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2020.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL “Ri­lan­cio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o com­pensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

Versamento saldo IVA 2019

I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020:

  • se non ancora effet­tuato e se non rientra nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da Coronavirus che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
  • con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con par­tita IVA, le so­cietà di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­rio­do d’im­po­sta coinci­dente con l’anno solare che hanno ap­provato (o che avrebbero do­vuto approva­re) il bi­lan­cio o il ren­diconto entro il 31.5.2020, op­pu­re che non devono ap­pro­­vare il bilancio o il ren­di­conto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, del­l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­getti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno so­la­­re che hanno approvato (o che avrebbe­ro do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, op­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effettuare il paga­men­to, senza la mag­giorazione dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2020.

L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’A­genzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nel-l’area riservata al soggetto passivo IVA.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gen­naio-mar­zo e aprile-giugno 2020 sia complessivamente inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 20.10.2020.

Sabato 25 luglio


Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2020, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2020, in via obbliga­toria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2020, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di apri­­le, maggio e giugno 2020, apposi­tamente contrassegnati, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Giovedì 30 luglio


Versamento saldo IVA 2019

I soggetti con partita IVA, che non rientrano nella proroga disposta con il DPCM 27.6.2020, devono effet­tua­re il ver­sa­men­to del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020:

  • se non ancora effet­tuato e se non rientra nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da Coronavirus che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con even-tuale rateizzazione in 4 rate mensili);
  • con la mag­gio­razione dello 0,4% di inte­ressi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020 (fino al 30.6.2020) e con l’ulte­riore maggiorazione dello 0,4% (calco­lata an-che sulla precedente) per il periodo 1.7.2020 – 30.7.2020.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche che pre­sen­ta­no il modello REDDITI PF 2020 e che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la mag­giorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2019 e dell’even­tuale pri­mo ac­­­­conto per l’anno 2020 relativo all’IRPEF, alla “ce­­­­­­­­dolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2019 relativo alle ad­di­zio­nali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2020 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2019 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2020 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­buenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2019 e dell’even­tuale primo ac­conto per l’anno 2020 relativo all’im­po­sta so­sti­tutiva (15% o 5%) per i con­tri­buen­ti rientranti nel regime fiscale forfettario ex 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichia­ra­zio­ne dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o com­­mercianti dell’INPS, oppure alla Gestione sepa­ra­ta INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori auto­no­mi, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effettuare il versamento, con la maggiora­zione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2019;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2020.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020

Le società di persone e i soggetti equi­parati, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono ef­fet­tuare il versamento, con la mag­gio­razione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitu­ti­ve e addizionali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020

I soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­­to approvare) il bilancio o il rendi­conto en­tro il 31.5.2020, oppure che non devono appro­vare il bi­lan­cio o il ren­di­conto, che svolgono attività senza in­dici di affidabilità fiscale (ISA), devono ef­fet­tua­re il ver­sa­men­to, con la maggiora­zione dello 0,4%, delle im­po­ste do­vute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di per­sone e i soggetti equi­parati, i soggetti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare che han­no ap­provato (o che avrebbero do­vuto ap­pro­va­re) il bi­lan­cio o il rendiconto entro il 31.5.2020, op­pu­re che non de­vo­no appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che svolgono attività senza indici di affida­bi­li­tà fiscale (ISA), devo­no effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2019;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2020.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Ri­lan­cio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o com­pensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le so­cietà di per­sone, i sog­get­ti IRES con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’an­no so­la­­re che hanno approvato (o che avreb­bero do­vuto ap­pro­­vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, op­pure che non devono appro­vare il bilancio o il ren­di­conto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il paga­men­to, con la mag­giorazione dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Commercio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di im­mobili con decorrenza inizio mese di luglio 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di luglio 2020.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’A­genzia delle Entrate.

Venerdì 31 luglio

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2020

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che avreb­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il ren­di­con­­to a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in se­con­­da con­voca­zio­ne, devono ef­fet­tua­re il ver­samento, senza la mag­­giorazione dello 0,4%, delle im­poste dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitu­tive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­­bero do­vu­to approvare) il bilancio o il rendicon­to a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in se­conda convocazione, de­vo­no ef­fet­tua­re il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2019;
  • dell’even­tuale primo acconto IRAP per l’anno 2020.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Ri­lan­cio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o com­pensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2020, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convo­ca­zio­ne, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), de­vono effet­tuare il versa­mento, senza la maggio­ra­zio­ne dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’an­no solare che hanno approvato (o che a­vreb­bero dovuto approvare) il bilancio o il ren­di­con­to a giugno 2020, in ba­se a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convo­ca­zio­ne, devo­no ef­fet­tua­re il ver­samento, senza la maggiora­zione dello 0,4%, del diritto an­nuale alle Ca­mere di Com­mer­cio per la sede prin­ci­pale e le unità locali.

Versamento rate da modelli REDDITI 2020

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno ver­sa­to la prima rata entro il 30.6.2020, devono ver­sare la seconda rata degli im­porti dovuti a saldo o in acconto, con ap­pli­cazione dei previsti interessi.

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2020;
  • utilizzando il modello approvato con il provv. Agen­­zia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazio­ne nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­formità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­li­tati.
Trasmissione dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessio­ne di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in re­la­­­­zione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in rela­zione ai documenti comprovanti l’ope­ra­zione ri­ce­vuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elettroni­che.