10/10/2023
Martedì 10 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
10.10.2023 | Modifica acconti da 730/2023 | Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
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Domenica 15 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.10.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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Lunedì 16 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
16.10.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
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16.10.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
16.10.2023 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.10.2023 | Versamento rata saldo IVA 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
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16.10.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
Mercoledì 18 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
18.10.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2023 in quanto potevano beneficiare della proroga, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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Mercoledì 25 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
25.10.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
Lunedì 30 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
30.10.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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30.10.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:
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Martedì 31 ottobre
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
31.10.2023 | Definizione delle irregolarità formali | I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. A tali fini:
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31.10.2023 | Pagamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli” |
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31.10.2023 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:
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31.10.2023 | Presentazione modelli 770/2023 | I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Ai fini dell’invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti. |
31.10.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:
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31.10.2023 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione del-l’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire:
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31.10.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2023 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione. |
31.10.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
31.10.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
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