SCADENZARIO FISCALE SETTEMBRE 2021

15/09/2021

Martedì 14 settembre
ADEMPIMENTO COMMENTO
Ravvedimento
acconto IMU
I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.6.2022;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Mercoledì 15 settembre
ADEMPIMENTO COMMENTO
Versamenti imposte da modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021 I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, devono effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadevano nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, in particolare:

  • del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’IRPEF, all’IRES, all’IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2021 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2020 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2021 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
  • del saldo IVA relativo al 2020, se non effettuato entro il 16.3.2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2021 PF Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2020;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2021.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti;

anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamento rate imposte e contributi I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di imposte e contributi, nel rispetto dei termini vigenti prima della proroga di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, devono effettuare il versamento delle prime quattro rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.

Gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive al 15.9.2021.

Versamento diritto camerale Le imprese individuali, le società di persone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Versamenti per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
Giovedì 16 settembre
ADEMPIMENTO COMMENTO
Versamento rate imposte e contributi I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021.
Versamento rata
 saldo IVA 2020
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2020 (modello IVA 2021):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2021 e versare l’IVA a debito.
Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2021;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 non è di almeno 500,00 euro.

Lunedì 20 settembre
Versamenti imposte
da modello REDDITI
SC 2021
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

Versamenti IRAP I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2020;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2021.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

Versamenti per rivalutazione
dei beni d’impresa
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.

Versamento
diritto camerale
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Lunedì 27 settembre
Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2021, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.
Martedì 28 settembre
Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021
I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2022;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
Regolarizzazione adempimenti IMU I soggetti che, entro il 30.6.2021, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2020, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:

presentando la dichiarazione omessa;

versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2020 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per il 2020, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:

la presentazione della dichiarazione omessa;

il versamento dell’IMU dovuta;

la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.

Giovedì 30 settembre
Presentazione modelli REDDITI 2021 per contributo a fondo perduto “perequativo” Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:

la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021);

al fine di accedere al contributo a fondo perduto “perequativo” per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Versamento somme da riscossione coattiva sospese per l’emergenza
COVID-19
I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall’8.3.2020 al 31.8.2021 in relazione:

alle cartelle di pagamento;

agli accertamenti esecutivi;

agli avvisi di addebito INPS.

Versamento rate sospese per l’emergenza
COVID-19 della “rottamazione” delle cartelle” o del “saldo e stralcio”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscos-sione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute il 31.7.2020, che erano state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell’importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:

  • non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;
  • senza applicazione di sanzioni e interessi.
Versamento rate imposte e contributi I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2022.

Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2023.

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2020 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l’effettuazione delle successive integrazioni documentali;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
Registrazione contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2021.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Versamento
imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2021.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2021.

Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione I locatori di immobili ad uso abitativo devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone di locazione dell’immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l’abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.

L’istanza va presentata:

  • mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati