Decreto Dignità 2018: ecco le novità fiscali confermate

11/09/2018

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2018 al n. 186 la legge 96 di conversione del D.L. 87/2018 noto come “Decreto Dignità”.

Confermate le seguenti novità fiscali sul Decreto Dignità:

1)  Recupero dell’Iper ammortamento in caso di cessione/delocalizzazione dei beni. L’art. 7 stabilisce che l’agevolazione dell’Iper ammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, spetta solo se i beni sono destinati a struttura produttive situate in Italia. Nell’ipotesi in cui i beni oggetto di agevolazione vengano ceduti o siano destinati a strutture produttive estere (anche appartenenti alla stessa impresa), si determina il disconoscimento dell’agevolazione. Tale disposizione trova applicazione per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto medesimo).

2)  Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: l’art. 8, in relazione al credito d’imposta riconosciuto alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, stabilisce che tra le spese ammissibili NON sono ricompresi i costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali) se derivano da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Limitazione applicabile dal periodo d’imposta in corso al 14.07.2018.

Confermata la previsione normativa che stabilisce la rilevanza di tali costi, ai fini del credito d’imposta, solo se gli stessi sono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio.

3)  Differimento della scadenza di invio dello Spesometro trimestrale: come già anticipato nella circolare di agosto, la scadenza di invio dello Spesometro trimestrale (terzo trimestre 2018) viene posticipata al 28 febbraio 2019 e non più il 30 novembre 2018. Per l’invio semestrale dello Spesometro le scadenze sono invece le seguenti:

  • 30.09.2018 PRIMO SEMESTRE 2018
  • 28.02.2019 SECONDO SEMESTRE 2018

4) Esclusione split payment per i lavoratori autonomi: l’art. 12 stabilisce che le fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici soggetti a Split Payment da parte dei lavoratori autonomi successivamente al 14.07.2018, non saranno più soggette a tale regime ma andranno emesse regolarmente con Iva.